Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-06-2011, n. 23330 lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione R.L., assistito dal suo difensore di fiducia, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Prato in data 27.12.2008 nel procedimento a carico di B.M. e S.P.L., indagati per il reato di lesioni colpose da attività medica in danno del predetto R..

Deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, per omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. alla persona offesa che ne aveva fatto formale richiesta nella denuncia.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso perchè venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 408 c.p.p., comma 2, impone che l’avviso in ordine al deposito della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, qualora questa abbia chiesto di essere informata. Secondo l’orientamento prevalente e comunque più recente di questa Corte da luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per Cassazione, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisata (Cass. n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del 2008) e ciò perchè in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio.

Ma, come osservato dal P.G., laddove ha richiamato la pronuncia a di questa Corte (Sez. 3^, n. 24063 del 13.5.2010, Rv. 247795), il termine per la proposizione del ricorso, trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitabile in perpetuum, cioè fuori dal rispetto di qualsiasi termine, bensì entro quello ordinario di dieci giorni (di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3), decorrente dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 17201 del 2009, n 741 del 2000, rv 215754; n 28613 del 2007, rv. 237861), spettando al P.M. di dedurne e dimostrare l’eventuale intempestività, se non risulta dagli atti.

Orbene, il decreto de quo fu notificato al difensore (avv. Mori) – che, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p., è domiciliatario per legge della persona offesa – il 12.1.2009, laddove il ricorso fu depositato solo in data 26.3.2009, benchè predisposto sin da gennaio, recando in calce il conferimento della procura speciale e l’autenticazione della firma del R. da parte del difensore in data 27.1.2009.

Nel ricorso si fa puntuale riferimento al provvedimento di archiviazione conseguente alla richiesta di archiviazione, sicchè tali atti erano ben noti sin dall’epoca (27.1.2009) al ricorrente e al suo difensore.

Quindi il termine perentorio di dieci giorni (ovvero 15, valevole in generale per i provvedimenti in camera di consiglio) di cui sopra è ampiamente decorso, sicchè deve conseguire l’inammissibilità del ricorso perchè non più consentito, al pari di quanto previsto per l’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona offesa oltre il termine (Sez. 6^, n. 4147 del 14.11.1995, Rv. 204000).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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