T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 1093 Regolamenti comunali e provinciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe relativo alla intimazione di cessazione dell’attività di parrucchiere per donna, emanato dal comune di Palermo nella considerazione che il ricorrente è titolare unicamente dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di barbiere e parrucchiere per uomo.

Il ricorso è affidato a tre diversi profili di censura riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere in quanto ai sensi sia delle nuova normativa (L.174/05) che della pregressa (L.161/1963 come modificata con L.1142/1970) il profilo professionale del barbiere per uomo e del parrucchiere per donna è divenuto unico per cui non sarebbe consentito rilasciare autorizzazioni separate.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ivi compreso in parte qua il regolamento comunale, previa sospensione degli effetti, articolando altresì domanda di risarcimento del danno.

Resiste il Comune di Palermo senza articolare scritti a difesa.

Con ordinanza n.444 del 10/4/2006 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, sussistendo il profilo sia del danno grave ed irreparabile che del fumus boni iuris.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione parte ricorrente ha prodotto documenti.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2010, presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato incoato per la decisione.

Il ricorso è meritorio di accoglimento nei limiti e nei sensi di cui d’appresso.

Risulta fondata in primo luogo la prima censura, con cui il ricorrente lamenta la violazione della L.17 agosto 2005 n.174. Ed invero, lungi da quanto precedentemente previsto dalla L.161/1963, con l’art.2 della nuova disposizione normativa di cui alla L.174/2005 prevede espressamente che "L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare". Per quanto attiene al regime giuridico dei soggetti già autorizzati in forza delle precedente disciplina, l’art. 6 (norma transitorie) prevede chiaramente che:

"1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime" (…).

Appare quindi chiaro come le nuove disposizioni normative abbiano unificato le (precedenti) categorie di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, oggi accomunate sotto l’unica denominazione di acconciatore.

Ma a ben vedere, già in relazione alla pregressa normativa di cui alla L.161/1963, come novellata dalla L.1142/1970, l’Amministrazione comunale non avrebbe più potuto opporre alcuna differenziazione tra l’autorizzazione tra l’attività di barbiere e di parrucchiere per signore, siccome -in forza della novella legislativa citata – la dizione "parrucchiere per signora" è stata sostituita con quella di "parrucchiere per uomo e donna". In tal senso si è per altro espresso anche questo Tribunale Amministrativo con le pronunce richiamate dal ricorrente e qui condivise dal Collegio (T.A.R. Palermo, sez.II, 24/01/2001 n.1104). Quanto precede postula la fondatezza, anche della seconda censura articolata dal ricorrente.

Quanto precede comporta altresì l’illegittimità in parte qua del regolamento comunale impugnato (terza censura), siccome non coerente con il dato normativo che ha definitivamente unificato sotto l’unica qualifica di "acconciatore" le pregresse differenziazioni dell’attività di barbiere come separata da quella di parrucchiere per uomo e donna e da quella ulteriore di "mestieri affini".

Come già ampiamente esposto, il nuovo contesto normativo non consente alcuna differenzazione delle attività professionale di acconciatore come qualificata dall’art.2 L.174/2005, in relazione alla quale non può quindi che operare un unico titolo autorizzatorio.

Per quanto sopra esposto, il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, è fondato e va accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. Va invece respinta la domanda risarcitoria articolata dal ricorrente al punto 5) del ricorso introduttivo, siccome l’apprestata tutela cautelare -che ha consentito allo stesso ricorrente di continuare a svolgere la propria attività nelle more della definizione del giudizio- ha impedito qualsiasi determinazione di un danno patrimoniale connesso alla eventuale chiusura dell’esercizio.

Ciò considerato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per come in motivazione riportato.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *