Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 09-06-2011, n. 23136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

persona di Dr. Salvi Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha confermato quella in data 21.07.2008 del Tribunale monocratico di Santa Maria C.V., che aveva dichiarato P.V. colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ricorre l’imputato in proprio, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

1) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e artt. 192 e 530 c.p.p..Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, sugli elementi che hanno determinato l’affermazione di responsabilità del P., ha fatto rinvio alla motivazione del giudice di prima istanza, affermando erroneamente che non erano state mosse censure in punto di responsabilità. Invece il ricorrente aveva censurato la motivazione della sentenza di primo grado proprio con riferimento all’assenza di idoneità della violenza o minaccia a determinare nella persona offesa uno stato psicologico di soggezione, tanto che quest’ultima aveva rifiutato di pagare il corrispettivo del posteggio. Sul punto dell’elemento oggettivo del reato di estorsione i giudici di merito non hanno motivato nè si sono pronunciati sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Queste ultime richiedevano sicuramente un approfondimento in considerazione di quanto dichiarato dalla teste C.S., che aveva parlato di una zuffa tra i due uomini che discutevano del pagamento del posteggio ed il teste A. non aveva parlato di lesioni visibili sul corpo del denunciante;

2) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p,: il ricorrente chiede le attenuanti generiche, che sono state riconosciute prevalenti sulla recidiva siano riconosciute nella massima estensione considerati anche gli altri parametri indicati dall’art. 133 c.p., con conseguente riduzione della pena inflitta.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1 La Corte di merito ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado secondo una metodica che questa Corte di legittimità ha già deciso essere corretta: il motivo di ricorso è peraltro infondato perchè questa Corte ha già chiarito che l’idoneità della minaccia ad indurre nella persona offesa il timore di subire un danno ingiusto, deve essere valutato ex ante ed in astratto, ossia prescindendo dalle qualità soggettive della vittima.

3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato sia perchè in appello la richiesta relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è stato formulata in modo assolutamente generico e privo di motivazione sicchè la motivazione è congrua; in secondo luogo perchè la doglianza attiene al merito e non rientra nei limiti del giudizio di legittimità. 3.3. Il ricorso pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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