Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 09-06-2011, n. 23134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rescrizione limitatamente al capo b) dell’imputazione.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 gennaio 2010, confermava la condanna pronunciata il 18 novembre 2008 dal Tribunale di Roma alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 450 di multa nei confronti di C.V., dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione di assegni bancari e truffa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo erronea applicazione della legge penale con riguardo alla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano considerato la sua volontà di emanciparsi da una condotta di vita basata esclusivamente sui proventi dei delitti, la sua anziana età, l’esistenza di un nucleo familiare stabile e lo svolgimento dell’attività lavorativa di marmista.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la eccessività della pena, sotto l’apparenza della violazione di legge, non può ritenersi consentito, in quanto il giudice di legittimità non può sindacare valutazioni discrezionali del giudice di merito, che, nel caso in esame, ha tenuto conto della modalità della condotta e dei numerosi e specifici precedenti penali; d’altro canto, è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l’obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, come nel caso di specie.

L’inammissibilità determina l’inidoneità ad introdurre il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale, Rv.

231164).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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