Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 09-06-2011, n. 23133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 19 marzo 2010, conformava Li condanna pronunciata il 23 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei confronti di P.R., dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) omessa applicazione della prescrizione, poichè, essendo stata riconosciuta l’ipotesi attenuata di ricettazione, dovrebbe applicarsi il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi.

2) carenza di motivazione in ordine alle doglianze avanzate anche per quanto riguarda la congruità della pena irrogata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. La deduzione concernente la prescrizione è manifestamente infondata, in quanto, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti.

Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la eccessività della pena, non può ritenersi consentito, in quanto il giudice di legittimità non può sindacare valutazioni discrezionali del giudice di merito, che, nel caso in esame, ha fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato; d’altro canto, è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l’obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, come nel caso di specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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