Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 09-06-2011, n. 23161 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con l’atto di appello L. lamentava una pena eccessiva e sproporzionata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza, peraltro, indicare nè gli specifici motivi di censura in ordine alla motivazione sui punti adottata dalla decisione impugnata nè gli elementi positivi sulla cui base si chiedeva un riduzione della pena e il riconoscimento delle suddette attenuanti, così violando il criterio di specificità dell’atto di impugnazione dettato dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., il quale non può dirsi soddisfatto dalla semplice indicazione dei punti censurati, ma richiede anche la indicazione dei motivi specifici di censura;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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