Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 09-06-2011, n. 23160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, l’intervenuta rinuncia al ricorso ne determina la inammissibilità con la conseguenza della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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