Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 3535 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia trae origine dalla domanda presentata da un cittadino italiano per ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con un cittadino ucraino, giovandosi del decreto legge n. 195/2002, convertito in legge n. 222/2002.

La domanda è stata respinta dalla Questura di Napoli con l’argomento (fra l’altro) che il lavoratore straniero risultava sottoposto a procedimento penale per un reato qualificato dal suddetto decreto legge n. 195/2002 come ostativo della regolarizzazione.

2. I due interessati (il cittadino italiano datore di lavoro e lo straniero) hanno presentato ricorso al T.A.R. Campania, sede di Napoli. Il ricorso è stato accolto.

Il Ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello davanti a questo Consiglio, chiedendo anche la sospensiva della sentenza appellata.

La domanda di sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 5297/2006.

Gli originari ricorrenti non si sono costituiti

Il ricorso viene ora in decisione.

3. Viene in rilievo l’interpretazione dell’art. 1 del decreto legge n. 195/2002, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 222/2002.

La norma dispone, fra l’altro, che non possono beneficiare della regolarizzazione gli stranieri "che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso".

4. Nella fattispecie, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato risultava sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 688 c.p. (rissa) con arresto in flagranza.

Dagli atti successivamente acquisiti nel giudizio dinanzi al T.A.R. è risultato inoltre che la misura dell’arresto in flagranza era poi stata sostituita dal G.I.P. con altra misura cautelare e che quest’ultima era poi stata "revocata" dal Tribunale del riesame in quanto si ritenevano insussistenti o superate le esigenze cautelari, peraltro nel contesto di un esplicito riconoscimento dell’evidenza del reato di rissa con produzione reciproca di lesioni personali. E’ risultato inoltre che vi era stato un decreto di citazione a giudizio e che il processo era ancora in corso.

5. In questa situazione il T.A.R. ha ritenuto di poter accogliere il ricorso affermando, in buona sostanza, che l’episodio penale in questione non poteva essere giudicato tassativamente ostativo della regolarizzazione, ma poteva al più essere assunto quale base per una valutazione discrezionale e motivata riferita alla effettiva e rilevante pericolosità sociale del soggetto. Nella fattispecie invece l’amministrazione aveva omesso ogni valutazione di questo genere, ritenendo (secondo il T.A.R. erroneamente) che dati quei presupposti il diniego fosse vincolato.

6. Questo Collegio ritiene che sia fondato l’appello dell’amministrazione.

La disposizione secondo la quale non possono beneficiare della regolarizzazione gli stranieri "che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso" va interpretata nel senso che dati quei presupposti il diniego della regolarizzazione è un atto vincolato, e non già rimesso ad una valutazione discrezionale della p.a..

La Corte costituzionale ha dichiarato invalida questa disposizione, nella parte in cui fa discendere l’effetto ostativo anche da una "mera denuncia" in quanto quest’ultima potrebbe rivelarsi pienamente infondata se non calunniosa o pretestuosa.

Conviene sottolineare che la Corte non si è spinta sino ad affermare che la disposizione sia invalida nella parte in cui fa discendere l’effetto ostativo dalla pendenza di un procedimento penale ancora sub iudice; ha ritenuto invalido, invece, solo il riferimento alla "mera denuncia", intendendosi per tale la denuncia che non abbia (ancora) superato alcun vaglio da parte dell’autorità pubblica ovvero non sia sorretta, quanto meno, da evidenze di fatto incontroverse.

Ma nel caso in esame non si versa nell’ipotesi di una "mera denuncia". Vi è stato l’arresto in flagranza di reato e vi sono state le pronunce del G.I.P. e del Tribunale del riesame i quali, pur con diversificati apprezzamenti delle esigenze cautelari, hanno apertamente riconosciuto l’evidenza del reato di rissa con conseguenti reciproche lesioni personali; infine vi è stato un decreto di citazione a giudizio.

E’ vero che quelle pronunce e quegli atti dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine non fanno stato ai fini della responsabilità penale dell’imputato. Ma tali atti giudiziari sono più che sufficienti per affermare che nella fattispecie il procedimento penale è andato ben oltre lo stadio della "mera denuncia".

Risulta dunque integrato il presupposto ostativo della regolarizzazione.

7. In conclusione l’appello va accolto e la sentenza impugnata va annullata. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello ed annulla la sentenza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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