Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 3534 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia si riferisce all’applicazione del decreto legge n. 195/2002, convertito in legge n. 222/2002, concernente la regolarizzazione del rapporto di lavoro costituito con lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

In particolare viene in rilievo la disposizione secondo la quale potevano presentare domanda di regolarizzazione i datori di lavoro che avessero occupato stranieri in posizione irregolare nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto legge – vale a dire fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002.

2. Nella vicenda ora in esame, la domanda di regolarizzazione è stata respinta con la motivazione che il rapporto di lavoro irregolare risultava iniziato in data successiva al 10 giugno 2002 e pertanto non vi era stata l’occupazione continuativa per l’intero trimestre.

L’attuale appellato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Veneto, deducendo che la disposizione non può essere interpretata nel senso inteso dall’Amministrazione, bensì nel senso che sia presupposto sufficiente che entro l’arco del trimestre 10 giugno10 settembre 2002 vi sia stata una qualche prestazione di lavoro, non importa di quale durata.

3. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso, condividendo la tesi del ricorrente.

Il Ministero dell’Interno propone appello, affermando che l’interpretazione recepita dal T.A.R. è errata.

L’appellato non si è costituito.

4. Questo Collegio aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato (cfr., fra le altre decisioni, Cons. Stato n. 1191/2010) formatasi nel senso che per l’applicazione del beneficio era necessario che il rapporto di lavoro irregolare si fosse protratto per l’intero trimestre e fosse ancora in atto al momento della domanda di sanatoria.

Alla luce di questo principio, l’appello è fondato mentre il ricorso di primo grado doveva essere respinto.

5. In conclusione, l’appello va accolto. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (sezione terza) accoglie l’appello ed annulla la sentenza appellata. Spese compensate per i due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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