Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 09-06-2011, n. 23129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 3 giugno 2010, in sito a rito abbreviato dichiarava M.D. colpevole del reato di ricettazione, ravvisando l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e determinava il trattamento sanzionatorio, considerando pena base per l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2, "ritenuta fattispecie autonoma", previa applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, diminuita ex art. 442 c.p.p. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo violazione degli artt. 69 e 99 c.p., art. 648 c.p., comma 2, art. 62 bis c.p..

Il P.G. ricorrente osserva che il giudicante ha erroneamente determinato la pena all’esito del giudizio comparativo, in quanto il capoverso dell’art. 648 c.p. è un’attenuante e non un’ipotesi autonoma di reato.

Inoltre, lo stesso ricorrente denuncia l’ingiustificata concessione delle attenuanti generiche, poichè il giudicante si sarebbe basato sulla non particolare gravità del fatto, circostanza già valutata ai fini dell’applicazione del capoverso dell’art. 648 c.p. e non avrebbe tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE E’ fondato il motivo di ricorso concernente il capoverso dell’art. 648 c.p. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003) hanno chiarito che la ricettazione di particolare tenuità prevista dal suddetto capoverso rappresenta un’ipotesi attenuata del reato di ricettazione contemplato dal primo comma dello stesso articolo e, pertanto, rientra nel giudizio di comparazione conseguente all’applicazione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il motivo di ricorso concernente la concessione delle attenuanti generiche, invece, deve considerarsi inammissibile, poichè si tratta di un potere discrezionale conferito dalla legge al giudice di merito, il quale può dare rilevanza a qualsiasi elemento che consenta di adeguare la pena al fatto concreto; neppure ha rilievo che tale elemento sia stato già considerato ad altri fini, quando, come nel caso di specie, possa essere valorizzato sotto diversi profili.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del capoverso dell’art. 648 c.p. con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del capoverso dell’art. 648 c.p. con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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