Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 09-06-2011, n. 23128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce – Sezione per i minorenni, con sentenza in data 7 aprile 2010, confermava la condanna pronunciata il 9 gennaio 2009 dal Tribunale per i minorenni di Lecce alla pena di anni uno mesi sette di reclusione ed Euro 700 di multa nei confronti di R.M., dichiarato colpevole dei delitti di furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione.

La Corte, in particolare, prendeva in esame l’eccezione difensiva di violazione di legge, perchè il G.U.P. del Tribunale per i minorenni aveva dichiarato sospeso il procedimento penale ed affidato il R. ai servizi minorili per lo svolgimento della prova, ma nel corso del periodo di prova, senza che intervenisse nessun provvedimento di revoca della stessa, veniva fissata udienza perchè si procedesse oltre; la Corte osservava che era bensì vero che non era stato emesso alcun provvedimento di revoca della sospensione del processo, ma nel corso del procedimento il R. aveva commesso altre violazioni a carattere penale e comunque si era mostrato indisponibile ad uniformarsi agli obblighi imposti; la stessa Corte rilevava, inoltre, che ove nullità si fosse verificata, essa sarebbe relativa, con la conseguenza che, mancando una specifica eccezione innanzi al primo giudice, sarebbe rimasta sanata.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29.

Il ricorrente ribadisce l’eccezione difensiva correlata alla omissione del provvedimento di revoca della sospensione del processo, osservando che l’imputato non era stato messo in condizione di venire a conoscenza delle ragioni per cui si era deciso di procedere a giudizio; osserva, inoltre, che il R. è stato assolto nell’ambito del diverso procedimento penale richiamato nella sentenza impugnata.

2) vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p.. il ricorrente rileva che è bensì vero che l’imputato ha reso dichiarazioni ammissive di responsabilità in ordine ai reati a lui addebitati, ma la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di ragioni che porterebbero ad escludere un atteggiamento autocalunniatorio o di avvenuta costrizione del R..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. E’ bensì vero che non risulta dagli atti che il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova dell’imputato sia stato formalmente revocato; ciò indubbiamente costituisce una violazione del principio del contraddittorio, che deve essere assicurato non solo al momento della adozione del provvedimento di sospensione, ma anche nel caso di revoca dello stesso ( D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28). Tale violazione comporta una nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio ( art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), la quale è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 180 c.p.p. e all’onere di eccezione di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2. Ebbene, nel caso di specie, la nullità non risulta eccepita dopo il compimento dell’atto nullo (fissazione della nuova udienza preliminare e rinvio a giudizio) ( art. 182 c.p.p., comma 2), nè, comunque, dedotta davanti al giudice di primo grado, trattandosi di nullità non verificatasi "nel giudizio" ( art. 180 c.p.p.). Pertanto, la deduzione con l’atto di appello risulta tardiva.

Il motivo di ricorso concernente la responsabilità dell’imputato è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata non si è basata esclusivamente sulla confessione dell’imputato, ma anche sul rinvenimento degli oggetti compendio di furto trovati nella disponibilità o su indicazione dello stesso R..

Trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. Un., 31/5- 11/10/2000, n. 15, Radulovic, riv. 216704).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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