Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3602 trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato la sentenza con la quale la Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania, in accoglimento del ricorso proposto dal signor O. V., ha annullato il provvedimento con cui lo stesso era stato trasferito d’autorità dalla Compagnia di Eboli al I° Gruppo di Napoli della Guardia di Finanza.

A sostegno dell’impugnazione, le predette Amministrazioni hanno dedotto l’erroneità della sentenza con riguardo all’applicabilità della legge 7 agosto 1990, nr. 241, ed alla necessità di una congrua motivazione a supporto della ritenuta incompatibilità ambientale del ricorrente.

2. Si è costituito l’appellato, signor O. V., il quale ha replicato ai motivi d’appello opponendosi al loro accoglimento e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, è stato dato alle parti rituale avviso in ordine alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata.

4. Infatti, l’appello è manifestamente fondato.

5. Ed invero, il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’odierno appellante per un duplice ordine di ragioni:

– per violazione dell’art. 7 della legge nr. 241 del 1990 (non essendo stato previamente comunicato all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo);

– per carente o insufficiente motivazione (dovendo ritenersi generico il mero richiamo a "situazioni di palese conflittualità tra l’ispettore ed il proprio contesto di lavoro").

La Sezione non condivide le statuizioni impugnate né sotto il primo né sotto il secondo degli evidenziati profili.

5.1. Quanto al primo aspetto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i trasferimenti d’autorità dei militari, essendo strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo e – in particolare – non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, nr. 2377; id., 24 febbraio 2006, nr. 813; id., 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

Tale principio, come correttamente evidenziato dalle Amministrazioni appellanti, è stato da ultimo recepito dall’art. 1349, comma 3, del nuovo Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66.

5.2. Con riguardo al secondo dei profili richiamati dal giudice di prime cure, anche su tale punto la sentenza impugnata contrasta con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (dal quale questo Collegio non ravvisa ragione per discostarsi).

In particolare, con riguardo ai provvedimenti con i quali l’Amministrazione dispone il trasferimento d’autorità dei militari, va ribadita l’ampia discrezionalità che li connota, afferendo essi a esigenze di servizio che non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, nr. 8022; id., 5 settembre 2008, nr. 4231).

Ne consegue che, essendo stato nella fattispecie il trasferimento determinato dall’esigenza di ovviare all’oggettiva situazione di pregiudizio causata dalla "conflittualità" esistente fra l’odierno appellato e il proprio contesto lavorativo (situazione originata da vicende certamente note all’interessato), non ha alcuna rilevanza – contrariamente a quanto si assume nella sentenza impugnata – l’accertamento di chi avesse la responsabilità nella determinazione di detta situazione, essendo sufficiente che essa comportasse un obiettivo rischio di lesione delle suindicate esigenze organizzative dell’Amministrazione.

6. Alla luce di quanto fin qui esposto, s’impone la riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.

7. In considerazione della peculiarità della presente controversia, coinvolgente una sfera di ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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