Cass. pen., sez. VI 21-07-2008 (17-07-2008), n. 30439 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Condizioni – Gravi indizi di colpevolezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di consegna di F.R., cittadino ucraino, avanzata dall’autorità giudiziaria di Korneuburg (Austria) con mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 22 gennaio 2008 in relazione al reato di traffico di immigrazione clandestina, in concorso con altri, previsto dall’art. 114, commi 2, 4 e 5 della legge austriaca sulla polizia degli stranieri.
Il F. era stato arrestato da personale del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna in data 24 aprile 2008 e in data 26 aprile 2008 il Presidente della Corte di appello provvedeva alla convalida e alla contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Alla udienza del 16 maggio 2008, la Corte di appello richiedeva all’a.g. austriaca la trasmissione, entro il termine tassativo del 12 giugno 2008, del provvedimento cautelare interno, posto a base del MAE, nonchè di una relazione sui fatti addebitati con la indicazione delle specifiche fonti di prova, del tempo e luogo di commissione del reato, della qualificazione giuridica dei fatti, del testo delle norme di legge applicabili, e dei dati segnaletici.
Non avendo l’a.g. austriaca provveduto a trasmettere quanto richiesto, fatta eccezione del mandato di arresto interno (emesso dalla Procura di Korneuburg in data 22 gennaio 2008), la Corte di appello riteneva sussistere un impedimento alla consegna, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, e art. 6, comma 6.
Contestualmente alla decisione di rifiuto della consegna, veniva disposta l’immediata liberazione del F., a norma della citata legge, art. 17, comma 5.
Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, che, con un unico motivo, denuncia l’erronea applicazione della legge penale, osservando che l’a.g. austriaca aveva comunque provveduto a inviare il mandato di arresto interno, debitamente tradotto in lingua italiana, dal quale era ricavabile una esatta descrizione dei fatti, delle modalità della condotta, delle fonti indiziarie (indagini eseguite dal Commissariato di polizia regionale della Bassa Austria), delle norme di legge violate e della pena applicabile, essendo irrilevante la mancata trasmissione di una specifica relazione dei fatti, stante la possibilità di trarre le informazioni necessarie direttamente dal provvedimento cautelare.
Quanto alla gravità degli indizi, essa doveva essere presunta sulla base della documentazione inviata, restando all’a.g. italiana solo il compito di un esame formale di questa, come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sent. 30 gennaio 2007, ric. Ramoci.
Il ricorrente conclude dunque per l’annullamento del provvedimento impugnato, anche nella parte in cui è stata disposta la liberazione del consegnando.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va precisato che la Corte condivide il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui non costituisce causa ostativa alla consegna l’assenza della relazione prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. A), qualora siano sufficienti ai fini della valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza le indicazioni contenute nello stesso MAE o in altri atti allegati, quali il provvedimento cautelare posto a base del MAE (v. fra le tante, Sez. 6, 28 aprile 2006, Ariosa; Id., 28 giugno 2007, Iannuzzi;
Id., 18 giugno 2007, Porta).
Peraltro, dall’ordine di arresto interno, trasmesso in data 27 maggio 2008 dall’a.g. austriaca, risulta solo che gli indizi a carico del F. derivavano dalle "vaste indagini" svolte dalla polizia giudiziaria regionale della Bassa Austria, concernenti l’esistenza di un’associazione per delinquere, della quale faceva parte il F., che si era occupata, dal 29 settembre 2007 al 14 gennaio 2008, del trasferimento clandestino dall’Austria in Italia di almeno cinquanta persone, attraverso i confini di Berg e Nickelsdorf, e sosta intermedia a Vienna, con l’impiego di autovetture.
Nessun riferimento è stato tuttavia fatto alle specifiche fonti di prova relative all’attività criminosa e, tanto meno, a quelle da cui ricavare il coinvolgimento del F..
Pertanto, sulla base di tale solo atto, e in mancanza di ulteriori informazioni formalmente richieste dalla Corte di appello all’a.g. austriaca, e da questa non trasmesse, non può essere verificato se il MAE sia "fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria estera ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (v. per tutte Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci).
Costituendo il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza un elemento indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda di consegna, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, correttamente questa è stata rifiutata dalla Corte di merito, sicchè il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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