Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3597 indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR della Sardegna il Maresciallo Raimondo Pittau proponeva plurime domande di annullamento, di accertamento e di condanna, in relazione al provvedimento dell’Amministrazione della Difesa di reiezione della sua richiesta di corresponsione dell’indennità di rischio antincendio.

2. – Con sentenza n. 1464 del 3 luglio 2007 il Tribunale accoglieva soltanto quella di annullamento e limitatamente al profilo del difetto di motivazione del predetto diniego, tant’è che la stessa sentenza faceva espressamente "…salvi i provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza…". Infatti, con determinazione esplicita la citata sentenza respingeva, sia la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità in questione, sia la connessa domanda di condanna al pagamento delle relative misure economiche e dichiarava, comunque, intervenuta la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso, e cioè anteriore alla data del 19 giugno 1996, in accoglimento dell’eccezione in proposito formulata dall’Amministrazione.

3. – Con la sentenza impugnata n. 2700 del 30 dicembre 2009 il medesimo Tribunale ha affermato che la (eseguenda) sentenza di merito n. 1464/2007, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce, anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975, ha accertato, quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1012/2001, la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, dando conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del Fuoco.

Ritenendo elusive del giudicato formatosi su tale statuizione le successive determinazioni adottate dall’Amministrazione con la nota del 14 marzo 2008, in quanto attraverso detto atto l’Amministrazione, lungi dall’eliminare il vizio riscontrato, ha sostanzialmente ribadito le valutazioni già ritenute illegittime, incorrendo dunque nella nullità di cui all’art. 21septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ha accolto il ricorso proposto dal predetto militare concedendo il termine di sessanta giorni all’Amministrazione per la spontanea esecuzione del dictum e nominando, in caso di ulteriore inadempimento, apposito Commissario ad acta perché vi provveda in sostituzione in altro termine all’uopo concesso.

4. – Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma di detta sentenza di ottemperanza poiché l’atto da essa emanato in esecuzione della decisione di merito n. 1464 del 3 luglio 2007 sarebbe pienamente conforme al suo effettivo contenuto precettivo, invero limitato all’annullamento del contestato diniego esclusivamente per difetto di motivazione ed alla disposizione di rinvio per ogni ulteriore determinazione alla competenza dell’Amministrazione per una rinnovata valutazione dell’istanza di riconoscimento dell’indennità di rischio antincendio.

Più in particolare, in presenza di una riformulata valutazione di carenza dei requisiti fondamentali per avere titolo all’indennità, "…primo fra tutti quello per cui il rischio deve essere una componente costante e diretta della prestazione lavorativa svolta…", sarebbe stato correttamente accertato dall’Amministrazione come "…le modalità di concreta prestazione del servizio antincendio manchi nella prestazione lavorativa dei militari dell’Aviazione Militare che tale servizio non svolgono né in modo diretto né in modo continuo, tanto é vero che quando il militare dell’A.M. è impiegato nel servizio antincendio egli percepisce un’apposita indennità non cumulabile ovviamente con altre della stessa natura…". Conseguentemente, l’interessato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la nuova determinazione dell’Amministrazione, non discendendo dalla sentenza alcun effetto conformativo di merito, ed il Giudice dell’esecuzione avrebbe "…travalicato i limiti dell’ottemperanza la quale non può che essere delimitata alla condanna di primo grado…" nella specie limitata al solo profilo del difetto di motivazione del primo diniego.

5. – Nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2005, fissata per la decisione dell’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, previa avvertenza ai difensori dell’intenzione del Collegio di procedere alla diretta emanazione di sentenza in forma semplificata, l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello è fondato.

La sentenza impugnata attribuisce alla sentenza di merito oggetto di esecuzione un contenuto precettivo che a ben vedere essa non ha, potendosi condividere la tesi di parte appellante che il concreto dictum emanato in tale occasione dal Giudice territoriale è limitato alla semplice rilevazione di un mero vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Consegue che gli effetti conformativi attribuiti a detta sentenza dal Giudice dell’esecuzione sono ultronei non avendo proceduto il Giudice del merito ad alcun accertamento della spettanza dell’indennità di rischio rivendicata dal ricorrente, come peraltro confermano le connesse statuizioni relative all’espresso rigetto, sia della domanda di accertamento del relativo diritto, sia della domanda di condanna al pagamento delle corrispondenti somme, che, diversamente, avrebbero dovuto avere, quanto meno la prima, diverso esito.

In particolare, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza n. 1464 del 3 luglio 2007 l’affermazione, invece fatta nella sentenza di esecuzione impugnata, che il Giudice del merito, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio, che svolga attività pericolosa, avrebbe riconosciuto al ricorrente il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975 ed avrebbe accertato, quale vizio di legittimità del diniego impugnato, la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975.

Consegue che l’atto emanato nella specie il 14 marzo 2008 dal Ministero della Difesa -reinvestito della valutazione dell’intera questione interpretativa, come espressamente chiarisce il dispositivo della sentenza di merito laddove fa "…salvi i provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza…", in coerenza con la motivazione che lo sorregge- non può in alcun modo ritenersi elusivo della sentenza n. 1464 del 3 luglio 2007 non recando quest’ultima alcun effetto conformativo concreto di merito, quanto alla spettanza dell’indennità di rischio antincendio.

In breve, il militare appellato, ritenendo errata la nuova statuizione dell’Amministrazione, invero contenente puntuali e condivisibili ragioni del rinnovato diniego opposto, avrebbe dovuto contestarla tempestivamente con apposito nuovo gravame, ma non anche proporre, come ha fatto, ricorso per l’esecuzione del giudicato.

7. – L’appello, dunque, merita di essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, disponendosi, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio la compensazione delle stesse tra le parti, essendo riconducibile la questione trattata a quella del lavoro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 353 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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