Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3590 Silenzio della Pubblica Amministrazione Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune de l’Aquila impugna la sentenza del Tar Abruzzo con cui è stato accolto il ricorso con lo speciale rito di cui all’art. 21 bis legge 1034/1972, ed annullato il silenzio serbato dal comune dell’Aquila – sulla sua istanza del 20.1.2009 – diretta ad ottenere una nuova riqualificazione urbanistica dei rispettivi terreni – già destinata a fascia di rispetto ferroviario", in quanto la fascia di rispetto di loro pertinenza sarebbe pari a 140 mt. e quindi sarebbe ben superiore ai limiti minimi stabiliti dal DPR 11.7.1980 n. 753 (trenta metri dal confine di occupazione della rotaia più vicina), per cui l’ampio scarto di 110 mt. fra il predetto limite di legge e la misura effettiva del vincolo avrebbe costituito un vero e proprio vincolo espropriativo soggetto a decadenza quinquennale ex art. 2 legge 1187/68, cioè sarebbe derivato non già dalla legge ma dalla specifica previsione di PRG.

Assume il Comune appellante che il TAR si sarebbe orientato in contrario avviso con l’orientamento della IV Sez. del Consiglio di Stato (cfr. n. 5451/2010; n.2572/2008).

I controinteressati si sono costituiti in giudizio e con memoria ha replicato alle tesi di parte ricorrente e conclusi per il rigetto.

Chiamata all’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato per l’assorbente considerazione del primo motivo.

Assume l’amministrazione comunale appellante che il Tar:

– avrebbe ritenuto decorsi i termini per provvedere a disposizione del Comune nella soggetta materia, erroneamente individuati nei 45 gg. dalla diffida;

– avrebbe affermato che la mancata comunicazione al proprietario dell’avvio del procedimento di ridisciplina della zona bianca, ex art. 44 L.R. 11/1999, comma 1 lettera b, e comma 1 bis), avrebbe configurato il presupposto dello speciale mezzo mirato a compulsare i poteri provvedimentali dell’autorità adita.

Contrariamente al decisum in prime cure, in tanto il silenzio serbato dal Comune può definirsi in termini di inadempimento in quanto sia completamente scaduto il termine a sua disposizione per provvedere a quanto richiesto. Nel caso tale termine non sarebbe quello di quarantacinque giorni indicato dalle ricorrenti e condiviso dal T.A.R. bensì quello, ben superiore, fissato dall’art. 44 della L.R. n° 11/1999" che, al riguardo, individuava due termini speciali, rispettivamente di 45 gg. per l’avvio per la comunicazione dell’avvio del procedimento e di un anno per la conclusione dell’iter di approvazione della variante non complessa.

Anche in relazione all’importanza degli interessi solo il decorso del termine annuale poteva far considerare maturato il silenzio.

Nel caso in esame, le odierne appellate hanno frettolosamente avviato l’azione processuale, senza attendere la consumazione del termine per la formazione del silenzioinadempimento.

L’assunto è fondato nei sensi che seguono.

Come la Sezione ha avuto modo di sottolineare di recente, nella Regione Abruzzo, l’art. 44, comma 1quinquies, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 fissa, con carattere "perentorio" in "un anno" il termine del procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968. Solo lo spirare dell’anno dà luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere e rendere ammissibile la tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 29 maggio 2008, n. 2572 e Cass. Civ., sez. I, 31 maggio 2008, n. 8384).

L’art. 44, peraltro, laddove stabilisce altresì, al già citato comma 1bis, un termine (pari a quello fissato nella diffida del privato ed in ogni caso non inferiore a 45 giorni), entro il quale il Comune interessato "provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati ed all’Amministrazione Provinciale", consente, in caso di suo infruttuoso decorso, la sola promozione dell’intervento sostitutivo attribuito alla Provincia (come chiaramente si ricava dall’incipit del comma stesso "per l’applicazione di quanto disposto al punto 1, lettera b), comma 1 del presente articolo") e non certo l’accertamento giudiziale della illegittimità dell’inerzia del Comune.

Di qui la necessità conformemente a tale "ratio", di poter ritenere maturato il silenziorifiuto, nella tipologia di procedimenti disciplinati dalla predetta legge regionale, solo allorché l’Amministrazione non abbia provveduto alla adozione di alcun atto significativo di (ri)pianificazione dell’area in questione, nel termine di un anno assegnatole dalla norma per la conclusione del procedimento (irrilevante pertanto restando l’inosservanza di eventuali altri termini meramente infraprocedimentali),.

Inoltre, nel caso di specie, per il corretto computo del termine doveva farsi anche applicazione del terzo comma dell’art. 5 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 (relativo agli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile": conv. con modifiche dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) per cui:

"3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione….

Non vi sono dubbi al riguardo che, il riferimento letterale alle "funzioni" implichi necessariamente la ricomprensione nell’ambito soggettivo di applicazione della norma anche tutte le funzioni pubbliche.

Sul piano logico, è evidente che, nel momento di massima difficoltà, la sospensione dei termini procedimentali, non poteva non riguardare tutte le amministrazioni pubbliche, ed in primo luogo l’ente locale investito in prima persona dell’emergenza territoriale.

Deve al riguardo precisarsi che la domanda era stata inoltrata il 20 gennaio 2009 mentre il ricorso è stato notificato il 5 marzo 2010.

In conclusione, nel conteggio dell’anno, nel caso in esame dovevano perciò essere aggiunti anche i 114 giorni della generale sospensione di tutti i termini civili e processuali di cui all’art. 5 D.L. 28 aprile 2009 n. 39.

Pertanto, pur essendo alla data(5.3.2010) di proposizione del ricorso di primo grado trascorso un anno dall’istanza di parte del 20 gennaio 2009, il termine assegnato al Comune non era ancora trascorso per effetto della sospensione dei 114 giorni di cui sopra.

L’appello è quindi fondato nei sensi di cui sopra ed il ricorso di primo grado deve essere, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

– 2. Dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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