Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23220

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25.5.2010, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza 14.11.2006 del Tribunale di Palmi, con la quale Z.S. è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 500 di multa, perchè ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 7.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in quanto il reato era già estinto per prescrizione al tempo del giudizio di secondo grado, attesa l’applicazione della disciplina ex L. n. 251 del 2005. 2. contradditorietà della motivazione, in quanto la corte ha dato conto delle prove attestanti la responsabilità di Z. per il reato di ricettazione, sebbene abbia poi confermato l’affermazione di responsabillità, decisa dal giudice di primo grado in ordine al reato di furto pluriaggravato.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo pienamente fondata la doglianza sulla irritualità della ricostruzione del fatto e della sua qualificazione giuridica, del tutto inconciliabilmente diversi rispetto all’accusa formulata nei confronti dello Z.. Questi è accusato di furto aggravato, per essersi impossessato del lunotto termico, dopo averlo rimosso, mediante il taglio della guarnizione, dall’auto di proprietà di B.C., posteggiata nella pubblica via.

Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza dell’accusa e lo ha condannato, senza la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 500 di multa.

Il difensore ha interposto appello, chiedendo l’assoluzione e, in subordine, la derubricazione nel reato di incauto acquisto e la concessione delle attenuanti generiche.

Il giudice di appello si è invece soffermato sulle circostanze dell’acquisto del suddetto bene, di chiara provenienza illecita, da terze persone non identificate e sulla consapevolezza di tale provenienza, da parte dello Z.. Ha quindi così concluso "sussistente deve ritenersi il reato di ricettazione ascrittogli".

Questa radicale e ingiustificata modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica, in riferimento sia all’originaria formulazione dell’accusa, sia all’ipotesi di reato ritenuta nella decisione di condanna di primo grado, si traduce in una nullità della sentenza per palese violazione del diritto di difesa.

L’accoglimento di questo motivo, assorbe l’esame del primo che sarà esaminato dal giudice di rinvio.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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