Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-10-2011, n. 21289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 947, depositata il 7 luglio 2007, la Corte di appello di Genova ha confermato il rigetto – pronunciato dal Tribunale di Ventimiglia – della domanda proposta da N.C., in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore, I. A., contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e contro la s.p.a. Unipol chiamata in causa dal Ministero, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a scuola, durante l’ora di ginnastica.

La N. e lo I., divenuto maggiorenne, propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resistono il Ministero e Unipol, con separati controricorsi.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- Il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità dell’insegnante (quindi del Ministero), è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ., n. 5. 1.1.- L’art. 366 bis – applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27) e non ancora abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 47 e 58) – dispone che le doglianze di vizi di motivazione debbono contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, o l’indicazione delle ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata, e si debbono concludere con un momento di sintesi delle censure analogo al quesito di diritto, contenente le suddette specificazioni (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

1.2.- Il motivo è altresì inammissibile poichè si risolve nella mera contestazione del merito della decisione a cui è pervenuta la Corte di appello – questione non suscettibile di riesame in sede di legittimità – anzichè porre in evidenza insufficienze, illogicità od incongruenze dell’iter logico intrinseco alla motivazione, che appare invece corretta e coerente.

2.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 1218 cod. civ., è inammissibile, poichè si tratta di questione non proposta al giudice di appello, al quale la domanda di condanna al risarcimento dei danni risulta prospettata solo sotto il profilo della violazione delle norme in tema di responsabilità civile.

Nè i ricorrenti hanno specificato in quale sede e tramite quali atti essi avrebbero prospettato la responsabilità contrattuale.

3.- Il terzo motivo – che denuncia violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., per essere stata ammessa la testimonianza dell’insegnante presente in aula alla data del sinistro, il cui interesse nella causa avrebbe potuto giustificare la partecipazione al giudizio – è inammissibile, perchè l’eccezione di incapacità non è stata tempestivamente sollevata nella prima istanza o difesa successiva all’assunzione della prova, come prescritto dall’art. 157 cod. proc. civ., comma 2, applicabile al caso di specie.

4.- Il quarto motivo – che denuncia violazione dell’art. 257 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito non ha disposto l’audizione di altri testimoni, menzionati nelle precedenti deposizioni – è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito di diritto, che risulta del tutto generico e astratto (cfr., quanto alle modalità di formulazione del quesito, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535); sia perchè mette in questione il merito delle decisioni assunte in materia istruttoria – decisioni che spettano alla discrezionale valutazione del giudice – senza neppure riportare nel ricorso il tenore delle testimonianze asseritamente insufficienti ed i termini in cui esse hanno fatto riferimento ad altre persone.

Donde anche la violazione del principio di autosufficienza del ricorso e dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6. 5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio si compensano, in considerazione del fatto che l’inammissibilità viene pronunciata per ragioni diverse da quelle prospettate dai resistenti e da questi non rilevate.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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