Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Sondrio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il GdP di Morbegno ha assolto S.M. dai delitti a lui ascritti (percosse, ingiuria, minaccia e danneggiamento) perchè il fatto non sussiste.

Il GdP ha ritenuto che, avendo la PO e la teste V.V. reso, nell’immediatezza del fatto, al Carabiniere M.B. una versione dell’accaduto che non corrisponde a quella poi esposta in querela, non possa dirsi raggiunta la certezza circa la corrispondenza della condotta dell’imputato alle ipotesi di reato a lui contestate.

Con il ricorso, il PM deduce mancanza di motivazione, atteso che nulla ha scritto in sentenza il GdP circa le dichiarazioni dibattimentali di B.M. (PO) e della teste V..

Le uniche dichiarazioni prese in considerazione, invero, sono quelle del M..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al medesimo Ufficio del GdP. La motivazione esibita dal GdP contiene un evidente profilo di incompletezza e di illogicità (e il capo di imputazione contiene, con riferimento al delitto sub C, un riconoscibile errore, perchè attribuisce al S. frasi che, evidentemente, ha pronunziato il B., riferendo le parole dell’imputato).

La incompletezza consiste nel fatto che, come rilevato dal PM impugnante, il GdP non da conto del contenuto delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla PO e dalla sua attuale moglie, V. V., nè il giudicante afferma che i predetti non abbiano reso dichiarazioni.

Per giungere a un giudizio di inattendibilità dei predetti, sarebbe stato necessario che il GdP avesse esaminato, l’intero compendio probatorio, non limitandosi a un comparativo "esame esterno" del contenuto della querela (apprezzabile per la valutazione in ordine alla procedibilità) e delle dichiarazioni del carabiniere verbalizzante.

La illogicità poi consiste nel fatto che, avendo il M. riferito di essere intervenuto perchè era stato segnalato il lancio di pietre contro l’abitazione del B. e avendo egli, a quanto sembra, recepito in loco, appunto, pietre, tale elemento non abbia avuto alcuna attenzione da parte del giudicante.

E’ ovvio, invero, che il giudice può ridimensionare o disattendere gli elementi di prova, ma deve dare dimostrazione di averli presi in considerazione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, all’Ufficio del giudice di pace di Morbegno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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