Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23214 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, confermando la affermazione di responsabilità per i delitti di ricettazione ( art. 648 c.p.) e di commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p.), ha convertito la pena detentiva in sanzione pecuniaria nei confronti di R.S..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce a) violazione di legge processuale, b) violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale, argomentando come segue. a) La notifica per il giudizio di appello è nulla in quanto, una prima volta, è stata tentata, con esito negativo, al vecchio indirizzo del R. e, quindi, è stata, arbitrariamente, eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

In realtà, con l’atto di appello, l’imputato aveva segnalato il suo nuovo domicilio (dove per altro già gli erano stati notificati atti relativi al primo grado) e a tale nuovo indirizzo avrebbe dovuto essergli notificata la citazione in secondo grado.

La CdA sostiene non essersi trattato di una vera e propria elezione di domicilio, ma, se pure così fosse, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, quando il giudice abbia notizia precisa del nuovo domicilio dell’imputato, la notifica deve essere lì eseguita. b) La falsità dei segni presenti sui prodotti di abbigliamento detenuti per la vendita dall’imputato è stata affermata dalle stesse presunte PP.OO.. In atti, oltre a tali interessate intestazioni, esistono solo i verbali di sequestro; non una foto, non un atto di comparazione tra i prodotti sicuramente originali e quelli ritenuti falsi. Non è certamente sufficiente, per definire contraffatto un capo, il semplice esame esteriore, ma occorre, innanzitutto, identificare i marchi oggetto di tutela, verificare il regolare deposito del marchio e, quindi, procedere alla comparazione.

La prova del reato nei confronti del R., dunque, risulta completamente mancante. Il difensore della PC spa Armani Giorgio ha fatto per venire memoria difensiva.
Motivi della decisione

La prima censura è infondata.

Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 19602 del 2008, ric. Micciullo, Rv 239393, hanno chiarito che è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.

La medesima sentenza ha, però, precisato, da un lato, che trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, dall’altro, che essa è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., e, ciò che rileva nel caso in esame, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p.. Ebbene, dalla sentenza impugnata e dall’esame degli atti, emerge che il R. non elesse, nè dichiarò domicilio, ma semplicemente, nell’atto con il quale aveva richiesto il giudizio abbreviato, incidentalmente, indicò tale domicilio, determinando una situazione di incertezza, che, come affermato nello stesso ricorso, ha comportato che, già in primo grado, le notifiche furono effettuate, in parte, al domicilio effettivo (o comunque originario), in parte, all’indirizzo semplicemente menzionato nella predetta istanza.

Tale situazione di incertezza non è stata minimamente chiarita, come un elementare principio di lealtà processuale avrebbe imposto, con l’atto di appello, di talchè è rimasta obiettiva incertezza su quale fosse il luogo nel quale le notifiche dovessero essere realmente (e correttamente) effettuate.

A seguito dell’esito negativo della notifica tentata all’originario indirizzo, è seguita la notifica presso il difensore.

Orbene, è noto che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 1 (applicabile al caso di specie, secondo il principio di diritto enunziato dalle SS.UU., come sopra ricordato), la nullità in questione non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa.

E, per le ragioni sopra specificate, tale è stata la condotta processuale del R., atteso che il suo "nuovo" domicilio non può ritenersi oggetto nè di elezione nè di dichiarazione, trattandosi, in sintesi, di mero domicilio risultante in atti.

Ebbene, come asserito dalla giurisprudenza di questa Sezione (ASN 200942399- RV 245819, conf. ASN 200716717-RV 236714), è legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, qualora l’imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorchè semplicemente risultante dagli atti.

La seconda censura è manifestamente infondata.

Come correttamente rilevato dal giudice di appello, la richiesta di procedere con rito abbreviato comporta l’accettazione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, tra i quali le consulenze svolte a opera delle società che si sono ritenute danneggiate.

Tali attestazioni la Difesa non ha inteso contrastare con contrapposti accertamenti tecnici, che ben avrebbero potuto essere esperiti anche in fase di indagini.

D’altra parte, presso il R., furono trovati, non solo capi che si assume essere contraffatti, ma, come si legge nella stessa imputazione, etichette riproducenti il marchio di note case, di moda (Versace, Prada, Nike, Cavalli, Armani ecc), che l’imputato avrebbe potuto legittimamente utilizzare, solo se fosse stato autorizzato dai titolari del marchio.

Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

Va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalla PC, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro millecinquecento (Euro 1.500), oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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