Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.12.09, la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza 22.11.07 del tribunale di Avellino con la quale G.A. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla pena di 4 mesi di reclusione e Euro 200 di multa, perchè ritenuto colpevole del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione del diritto di difesa: il tribunale ha rigettato la richiesta di differimento dell’udienza 24.5.07 presentata per contemporaneo impegno professionale dinanzi alla sezione distaccata di Afragola, poichè, avendo rilevato che in precedenza aveva disposto differimento per contemporaneità del medesimo processo e che non vi era giustificazione per reiterare la medesima priorità.

La corte di appello ha riconosciuto la fondatezza di questa motivazione, senza tener conto che questa priorità era giustificata dalla prossima prescrizione del reato oggetto dell’altro processo.

Altra violazione del diritto di difesa deriva dalla tardività con cui è stato deciso, all’udienza stessa del 24.5.07, il rigetto dell’istanza, presentata tempestivamente il precedente 30 marzo:

l’immediata pronuncia dell’ordinanza avrebbe consentito di prendere le opportune iniziative per la tutela del diritto di difesa.

2. vizio di motivazione: la corte non ha correttamente motivato l’infondatezza della doglianza espressa sul rifiuto del primo giudice di esaminare nuovamente un teste già interrogato;

3. violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p.p.:

l’istruttoria dibattimentale non ha dimostrato la responsabilità del G., a causa del non superato contrasto tra le dichiarazioni dei testi di accusa, che non sono quindi idonee a smentire la tesi difensiva dell’imputato;

4. violazione di legge, in riferimento all’art. 82 c.p.p.: la corte non ha dichiarato la revoca della costituzione della parte civile, nonostante la mancata presenza e il mancato deposito delle conclusioni.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla doglianza sulla violazione del diritto di difesa, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la giustificazione data dal difensore a fondamento della reiterata pretesa di dare precedenza alla celebrazione del processo in corso dinanzi al tribunale di Afragola: l’approssimarsi della maturazione del termine di prescrizione non avrebbe costituito insuperabile ostacolo alla concessione,da parte di quel giudice, del differimento, in virtù dell’indefettibile e automatica sospensione del termine medesimo.

Nessuna censura è poi formulabile sulla tempestività della pronuncia dell’ordinanza di rigetto della richiesta di differimento, in assenza della previsione di una specifica modalità di tempo e in presenza dell’onere del difensore di predisporre tempestivamente, prima dell’udienza, le misure idonee a garantire, comunque, ai propri assistiti la necessaria assistenza tecnica.

Quanto alle doglianze concernenti la base probatoria dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, le decisioni dei giudici di merito hanno ricostruito il quadro storico, attraverso dichiarazioni testimoniali valutate omogenee e univoche in senso accusatorio, con argomentazioni del tutto incensurabili in sede di giudizio di legittimità. Alla luce di questa analisi fattuale e della lineare razionalità della sua interpretazione appare in tutta la sua irrilevanza ai fini del decidere la reiterazione dell’esame del teste I.. Quanto all’asserita revoca della costituzione di parte civile, è pacifico che l’art. 82 c.p.p., comma 2 ha limitato i casi di revoca presunta o tacita alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione finale nel dibattimento di primo grado. La mancata partecipazione al giudizio di appello, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, non ha quindi alcun rilievo. La disposizione citata vale solo per il primo grado, ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunciarsi, mentre le conclusioni presentate dinanzi al primo giudice rimangono valide in ogni stato e grado di giudizio (sez. 2, n. 24603 del 20.5.08, rv 240616; conf. sez. 6, n. 25723 del 6.5.03, rv 225576). Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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