Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23-10-2009 la Corte di Appello di Genova confermava nei confronti di G.B. la sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia in data 22-1-2007 che aveva pronunziato la condanna del G., responsabile del delitto di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, alla pena di anni uno di reclusione, Euro 1.000,00 di multa.

In fatto l’imputato aveva sottratto,secondo la contestazione enunciata in rubrica, dei componenti di alluminio, del valore di Euro 9.000,00), oltre che di stand-gazebi ubicati nel parco del (OMISSIS), di proprietà della società "Corte dei Vicci", fatto accertato in data (OMISSIS).

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il G., deducendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. E) la omessa valutazione da parte della Corte di Appello di uno dei motivi di impugnazione, inerente alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, essendo carente la prova, ad avviso dell’appellante, che i beni oggetto di furto fossero da qualificare come esposti per consuetudine alla pubblica fede.

A riguardo rilevava che non era stato chiarito se la struttura si trovasse protetta da mura o da reti di recinzione, e se il parco fosse accessibile dalla pubblica via, ai fini della contestazione di detta aggravante.

Peraltro la difesa evidenziava che, in assenza dei presupposti per la contestazione della aggravante, si sarebbe dovuto rilevare il difetto di querela condizione che non risultava proposta da persona legittimata,quale l’amministratore della società proprietaria, o altro soggetto all’uopo delegato.

Per tali motivi la difesa censurava come carente la motivazione della sentenza impugnata, della quale chiedeva l’annullamento.
Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento del ricorso.

Risulta dalla contestazione che all’imputato veniva attribuita la sottrazione di componenti di alluminio e gazebo esistenti all’interno del (OMISSIS), di proprietà della società "Corte dei Vicci"- c on l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7.

Per la sussistenza della aggravante, dell’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, è necessario che il Giudice renda specifica motivazione.

Nella specie, il giudice di appello, dopo aver dato atto delle deduzioni difensive, tra le quali vi era la contestazione della aggravante, si è limitato a motivare sinteticamente circa l’accertamento della condotta delittuosa, riferibile all’imputato, senza specificare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, in riferimento alle doglianze difensive; nè risulta essere stata esaminata la configurabilità dell’aggravante, in relazione alle modalità della condotta ed alle condizioni del luogo in cui gli oggetti sottratti erano collocati.

Si deve dunque ritenere del tutto carente la motivazione sui punti oggetto dei motivi di gravame, mancando elementi dai quali poter desumere anche per quanto riguarda i presupposti per applicare l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 l’iter logico seguito dal Giudice di appello.

Infine si rileva che alcuna motivazione risulta articolata in riferimento alla entità della pena, essendo del tutto generico il richiamo reso in sentenza alle valutazioni effettuate dal primo Giudice.

Si ravvisa in tal senso il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) secondo giurisprudenza di questa Corte,per cui si richiama sentenza Sez. 6 – in data 15 settembre 2008, n. 35346, Bonarrigo-RV. 241188- "Sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera) quando il Giudice del gravame si limita a respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure".

La Corte deve dunque annullare l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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