Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23211 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli ha presentato ricorso avverso la sentenza 27.10.09 del tribunale della stessa sede, sezione distaccata di Palestrina, con la quale S. S., St.Sa. e St.St. sono stati assolti, perchè il fatto non sussiste, dal reato ex art. 483 c.p., contestato in relazione alla falsa attestazione, nella dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l’ENEL, sul tipo di utilizzazione dell’energia medesima.

Il tribunale ha deciso l’assoluzione, in quanto ha ritenuto che il contratto stipulato dal privato con l’ente non è atto pubblico, avente la funzione di provare i fatti in esso attestati, per cui la dichiarazione di adibire l’energia ad un uso diverso da quello reale non integra l’ipotesi di cui all’art. 483 c.p..

Il ricorso merita accoglimento.

Va rilevato che, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 48, il privato deve allegare alla domanda di fornitura di energia elettrica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’apposito stampato predisposto dall’ente erogatore richiede una serie di affermazioni, compresa quella relativa all’uso concreto del servizio, allo scopo di impedire l’elusione del divieto di fornitura di energia per immobili abusivi o di stipulare contratti per determinati usi, di cui alla prevista casistica.

Nel caso in esame, gli imputati nella dichiarazione allegata alla domanda di fornitura hanno attestato che l’energia elettrica era destinata ad irrigazione ad uso agricolo, mentre è risultata la sua utilizzazione all’interno di immobili abusivi.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la falsa affermazione del privato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su un fatto del quale l’atto è destinato a provare la verità, configura l’ipotesi delittuosa in esame. Infatti questa dichiarazione si considera come resa a un pubblico ufficiale e l’affermazione del privato in essa contenuta ha una valenza probatoria inerente alla natura e all’essenza dell’atto stesso e deve perciò corrispondere a verità. Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, l’addetto dell’ENEL a cui è stata resa la falsa affermazione sull’uso dell’energia elettrica, è da considerare pubblico ufficiale, in base alla specifica e convincente interpretazione, indicata dal ricorrente, secondo cui ,ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l’attività, da parte del funzionario dell’ENEL, di acquisizione della prova di un fatto (la consentita utilizzazione dell’energia elettrica), imposta dall’ordinamento come condizione per l’erogazione del pubblico servizio (sez. 5, n. 2036/1997, in Riv.

Pen. 1997, pag 472).

La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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