Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.2.2010, il tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza 4.12.08 del giudice di pace di Zogno, con la quale O. M.G. è stata assolta, per sussistenza dell’esimente della provocazione, dal reato di ingiuria nei confronti di F. S., per avergli rivolto le seguenti espressioni lesive dell’onore e del decoro "villano, prepotente, maleducato, testa di cazzo, ignorante".

Il primo giudice aveva riconosciuto l’esimente, in quanto la donna aveva reagito nei confronti del F., nello stato d’ira derivante dal fatto ingiusto, costituito dallo sconfinamento nel proprio terreno e dal danneggiamento di alcune piante di magnolie, causati da lavori effettuati sul terreno confinante per la costruzione di un’autorimessa.

Il fatto era avvenuto nel corso di un incontro con il F., in qualità di intermediario, finalizzato a determinare il confine tra l’area del cantiere e il terreno di proprietà dell’imputata. Il difensore del F. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p. e all’art. 21 Cost., nonchè per illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, non sussiste l’esimente della provocazione, in quanto la reazione ingiuriosa ha investito non l’autore del fatto ingiusto delineato dalla sentenza, ma la persona che si era posta come intermediario nella controversia. Non è logicamente ammissibile che ci si possa adirare nei confronti di una persona che non abbia in alcun modo partecipato alla commissione del fatto ritenuto ingiusto.

E’ errato ritenere che il fatto ingiusto scatenante l’ira dell’ O., possa essere la presa di posizione del F. a favore dell’impresa costruttrice, in quanto l’art. 21 Cost. riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero.

Il ricorrente rileva anche l’assenza di un vincolo di immediatezza tra la condotta della donna e il fatto ingiusto, avvenuto quando non era configurabile la ragionevole persistenza del turbamento d’animo, derivante dalla precedente esecuzione dei lavori.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto il tribunale di Bergamo,con corretta ricostruzione dei fatti, compiuta in base a un’analitica e razionale valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ha riconosciuto la sussistenza di un fatto ingiusto, attribuibile all’impresa edilizia, che aveva invaso il terreno della donna e danneggiato alcune piante. Ha inoltre messo in evidenza come il F. presentatosi surrettiziamente in una posizione di apparente terzietà, si era rivelato portavoce e tutore degli interessi dell’autore dei fatti illeciti. La reazione offensiva è stata correttamente ritenuta giustificata e nessuna censura è stata ritenuta ipotizzabile,sotto il profilo tempistico, sia per il permanere degli effetti dannosi dello sconfinamento sia per l’immediatezza con cui la donna ha criticato vivacemente la finzione del conciliatore. Il F., non era intervenuto per esercitare il suo diritto di libera manifestazione del pensiero, ma per consolidare la lesione dei diritti patrimoniali della O..

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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