Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3564 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso odierno, notificato in data 18 febbraio 2010, è stata chiesta l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3985 del 3 giugno2008, recante condanna del Ministero della Salute alla corresponsione, in favore di G. G., in qualità di erede della defunta R. S., dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992;

con d.d. 11 marzo 2010, l’Amministrazione ha provveduto a liquidare la somma di euro 76.971,02, comprensiva di sorte capitale ed interessi legali;

all’esito di un’articolata istruttoria, è emerso che con il citato d.d. 11 marzo 2010 l’Amministrazione ha eseguito la sentenza citata, sicché risulta pienamente soddisfatta la pretesa azionata con il ricorso;

va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

anche in considerazione dell’esito della reiterata istruttoria disposta dalla Sezione su sollecitazione del ricorrente, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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