Cass. pen., sez. I 17-07-2008 (11-07-2008), n. 29959 Revoca di indulto precedentemente concesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2008 il Tribunale di Lagonegro revocava il beneficio dell’indulto concesso a G.B. dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, relativamente al provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, avendo G. commesso il (OMISSIS) il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro diciottomila di multa.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, G., il quale lamenta erronea interpretazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3 e carenza della motivazione, non potendo la sentenza di patteggiamento costituire presupposto per la revoca dell’indulto in precedenza concesso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
La sentenza di applicazione concordata della pena (art, 444 c.p.p.), essendo equiparata, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna (Cass. Sez. Un. 23 maggio 2006, n. 17781, rv. 233518) ben può costituire titolo idoneo per la revoca di diritto dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, qualora colui che ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge, un delitto non colposo per il quale gli venga inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni.
Alla luce dell’interpretazione logico-sistematica dell’art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, il suddetto principio ha una valenza generale e più ampia rispetto alla specifica fattispecie (revoca di diritto della sospensione condizionale della pena) con riferimento ala quale è stato enunciato e trova, quindi, applicazione anche in materia di revoca di diritto del beneficio dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, esente dai vizi denunziati, avendo correttamente proceduto alla revoca di diritto del beneficio dell’indulto – concesso G.B. dal Tribunale di Castrovillari con ordinanza del 21 agosto 2006 nella misura di giorni quindici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, relativamente al provvedimento di cumulo emesso il 28 aprile 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari – in conseguenza della commissione, da parte di G., il 14 settembre 2007, del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed Euro diciottomila di multa.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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