Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-10-2011, n. 21274 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa, con ricorso notificato nell’agosto 2007, chiese la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 5 settembre 2006, concernente i contratti a termine stipulati con M.M. il 3 giugno 2000 e il 1 ottobre 2001.

Il M. si difese con controricorso.

Successivamente è stato depositato, nella cancelleria della Corte, un verbale di conciliazione sindacale del 27 novembre 2008, in cui Poste italiane spa e il M., dichiarano di aver conciliato interamente la controversia, a tutti gli effetti di legge e che le "fasi giudiziali aperte saranno definite in coerenza con il presente verbale". La conciliazione rende il ricorso inammissibile. Sussistono motivi per compensare le spese tra le parti, considerata la conciliazione integrale della controversia e le espressioni usate nella conciliazione.

La diversa richiesta formulata in memoria della difesa del controricorrente non è fondata. La stessa è argomentata con il ritardo, attribuito a Poste italiane, nel depositare il verbale di conciliazione nella cancelleria della Corte. Va rilevato in proposito che l’accordo in sede sindacale è successivo al ricorso per cassazione, e che, una volta raggiunto, ciascuna delle parti stipulanti aveva facoltà di produrlo a questa Corte, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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