Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 09-06-2011, n. 23205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13.2.09, la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza 30.6.08 del tribunale della stessa sede, ha condannato A.V. alla pena di due mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole del reato di diffamazione continuata, commesso fino al (OMISSIS), in danno di L. L., mediante l’invio a più persone di missive contenenti l’attribuzione di comportamenti penalmente illeciti e comunque riprovevoli secondo canoni etici.

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per violazione di legge ,in riferimento all’art. 595 c.p..

In via di premessa, rileva che dalla data di consumazione del reato è maturato il termine di prescrizione.

Il ricorrente ritiene comunque che risulti evidente l’insussistenza del reato, in quanto le missive hanno comunicato in via riservata fatti ai superiori gerarchici e all’autorità giudiziaria, con l’unico intendimento di consentirgli il corretto espletamento dell’attività lavorativa e di controllo igienico ambientale.

Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato di diffamazione per il maturare del termine di prescrizione. Sono invece infondate le doglianze sulla sussistenza del fatto contestato. Quanto alla funzione lecita delle denunce di comportamenti irregolari e penalmente illeciti del L., in quanto miranti a ottenere una pronuncia degli organi di controllo si rileva che le offese dirette e trancianti contenute negli esposti, travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica, funzionale a sollecitare un doveroso controllo da parte degli organi competenti. Le affermazioni non sollecitano un accertamento e una valutazione sul piano deontologico e penale, ma sono esse stesse pronunce di condanna senza garanzie di difesa e senza rimedio. Gli esposti appaiono quindi non mezzi per concreto esercizio di un diritto, ma strumenti irrituali per proclamare personale disistima e personale rancore.

Pertanto, la sentenza della corte di appello va annullata senza rinvio perchè il reato di diffamazione è estinto per prescrizione, mentre vanno confermate le statuizioni concernenti i danni, cagionati al L.L. dalla condotta diffamatoria dell’ A..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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