Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-10-2011, n. 21272 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.S. convenne in giudizio Poste italiane spa, spiegando di aver stipulato con tale società sei contratti a termine per le mansioni di portalettere, in alcuni casi per esigenze eccezionali, in altri per sostituire lavoratori in ferie. Chiese che il rapporto venisse dichiarato a tempo indeterminato sin dal primo contratto stipulato il 1 luglio 1998.

Il Tribunale di Brescia rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso.

La Corte d’appello di Brescia riformò la sentenza, accogliendo la domanda. Dichiarò il rapporto a tempo indeterminato sin da quel 1 luglio 1998 e condannò la società a pagare le retribuzioni dall’11 dicembre 2003, epoca della messa in mora. Poste italiane ricorre per cassazione articolando sette motivi di ricorso. Il primo, concernente la riforma della sentenza di primo grado che aveva deciso accogliendo l’eccezione di mutuo consenso alla estinzione di diritto,è inammissibile, in quanto il quesito è del tutto generico e disancorato dal concreto atteggiarsi del caso in esame e specificamente dai tempi della assunta inerzia del lavoratore nel promuovere l’azione. Si parla infatti di comportamento inerte avente "durata e modalità tale da evidenziare il disinteresse del lavoratore al ripristino del rapporto". Il secondo ed il terzo motivo pongono invece la questione centrale della legittimità della apposizione del termine al primo contratto per sostituzione di lavoratori in ferie nel periodo maggio-settembre, ai sensi dell’art. 8 ccnl 1994 Poste applicabile al rapporto.

La Corte di Brescia assume che l’ipotesi negoziale considerata dalla norma collettiva "può legittimamente non prevedere, come infatti non prevede l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e ciò per motivi evidenti trattandosi di contratti a termine finalizzati a sostituzioni multiple" . Ciò premesso, la Corte dichiara di aver rivisto il proprio orientamento per cui costituiva fatto notorio il godimento delle ferie nei mesi estivi e di ritenere dovuta, alla stregua della giurisprudenza di cassazione, la prova che presso l’ufficio postale in questione al quale fu assegnato l’ A. esistevano quelle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine, bastando allo scopo il prospetto ufficiale delle ferie della filiale. Prova che però Poste italiane non aveva nè dato nè chiesto.

In realtà, le sentenze della Corte di cassazione occupandosi delle situazioni in cui il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, hanno fissato i seguenti passaggi, che prescindono dalla utilizzazione della categoria del fatto notorio. La previsione contrattuale collettiva autorizza l’apposizione del termine con riferimento alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre".

Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (norme sull’organizzazione del mercato del lavoro).

Le Sezioni Unite(Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) hanno affermato che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convcrtito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di conseguenze.

Fra l’altro, ha precisato che per le assunzioni avvenute nel periodo dell’anno espressamente indicato dalla previsione collettiva (giugno- settembre) nella sua autonoma determinazione, non è necessario fornire allegazioni e prove specifiche: nè indicare i lavoratori sostituiti, nè allegare e provare che comunque altri lavoratori della filiale cui viene addetto il lavoratore assunto a termine siano in concreto stati collocati in ferie. Cass. 2 marzo 2007, n. 4933 ha affermato, in un caso del tutto sovrapponibile, che per contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori in ferie, rientranti nel periodo giugno-settembre, l’unica condizione richiesta è che l’assunzione avvenga nell’ambito di detto periodo. Sulla stessa linea, Cass. 4 agosto 2008, n. 21092, ha precisato che in tali casi "non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma collettiva e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori".

Il ricorso pertanto deve essere accolto con riferimento ai su indicati motivi, restando assorbiti gli altri. La sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che applicherà il principio di diritto su specificato e valuterà le ulteriori questioni poste dalla controversia, in cui si discute di una pluralità di contratti a tempo indeterminato, pronunciandosi anche sulle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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