Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23321 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto depositato in cancelleria in data 11 ottobre 2010, D. Q.E. e C.R. propongono ricorsi straordinari per errore di fatto avverso la sentenza n. 27691 pronunziata in data 20 maggio 2010 da questa Corte – Sezione terza penale e depositata il 16 luglio 2010.

Con detta sentenza la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania 27 giugno 2008, limitatamente al reato di cui al capo B di cui all’art. 110 c.p., L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95) – accertato in (OMISSIS) – perchè estinto per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso ed errando quindi – ad avviso dei ricorrenti – nell’aver omesso di dichiarare del pari estinti per prescrizione anche gli altri reati sub A e sub C della rubrica, rispettivamente aventi ad oggetto la contravvenzione di cui all’art. 110 c.p., del citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) in relazione alla previgente L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) ed all’art. 110 c.p., L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 75): accertati tutti in (OMISSIS). Da tale data risultava invero trascorso il termine massimo di anni quattro e mesi sei, previsto dall’art. 157 cod. pen. nel testo previgente, non essendo possibile computare i periodi di sospensione disposti in grado d’appello in attesa della definizione della procedura di sanatoria.

Ricorre quindi, nel caso di specie, un errore materiale – dovuto ad una svista o ad un’inesatta lettura degli atti – che legittima la proposizione del ricorso straordinario, ex art. 625 – bis cod. proc. pen. ai fini della correzione della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e devono quindi esser respinti con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti. Alla data (20 maggio 2010) in cui la Sezione terza di questa Corte ebbe a pronunziare la sentenza che si assume affetta dal denunziato errore non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione di anni quattro e mesi sei, previsto dall’art. 157 c.p., comma 1, n. e 2, artt. 159 e 160 cod. pen. (risultando punite entrambe le contravvenzioni sub A e sub C con pena congiunta di arresto ed ammenda), applicabili nel testo previgente alla novella introdotta con L. n. 251 del 2005. A norma del combinato disposto dell’art. 2 c.p., comma 4 e art. 10 della succitata legge – risalendo i fatti al (OMISSIS) – detto termine risulta più favorevole all’imputato perchè più breve rispetto a quello introdotto a seguito della successiva riscrittura dell’istituto della prescrizione.

Orbene, nel calcolo definitivo del termine di prescrizione, deve computarsi un periodo complessivo di sospensione di UN anno e mesi TRE (dal 27 marzo 2007 al 3 luglio 2007; dal 3 luglio 2007 al 6 novembre 2007;dal 6 novembre 2007 fino al 16 giugno 2008 e dal 16 giugno 2008 al 27 giugno 2008) conseguente ai rinvii ed alle sospensioni subiti dal giudizio d’appello, a seguito o di richiesta degli stessi imputati o per l’astensione dalle udienze del difensore in adesione delle deliberazioni delle organizzazioni di categoria ovvero per effetto di espresso provvedimento di sospensione della prescrizione adottato dalla Corte d’appello di Catania.

Sicchè, sommandosi al termine massimo di prescrizione di anni quattro e mesi sei – decorrente dal 29 ottobre 2004 – l’anzidetto periodo di sospensione di UN anno e mesi TRE il termine di prescrizione giungeva a definitivo compimento in data 29 giugno 2010 e quindi ben oltre la data di emissione della sentenza della Sezione terza, del 20 maggio 2010.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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