Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23320 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 27 maggio 2009, il Tribunale di Prato applicava, ex art. 444 c.p., a S.C. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) commessa in (OMISSIS) – la pena di mesi DUE di arresto ed Euro 1.000 di ammenda: pena detentiva convertita nella corrispondente pena pecuniaria e così determinando la pena complessiva in Euro 3.280,00 di ammenda e disponendo nel contempo la confisca dell’autovettura.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze denunziando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (non trattandosi di pena accessoria, espressamente esclusa dall’art. 445 c.p.p., comma 1) conseguente ex lege alla condanna pronunziata, anche in sede di patteggiamento, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S..

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, con rinvio per la durata della stessa sanzione, al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Prato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione accessoria de qua deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure anche in caso di patteggiamento, conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale all’imputato riconosciuto invero responsabile della contravvenzione all’art. 186 C.d.S., non potendo detta statuizione formare oggetto dell’accordo concluso tra le parti quanto alla misura della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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