Cass. pen., sez. I 17-07-2008 (03-07-2008), n. 29941 Lesioni colpose da incidente stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lanciano esponeva di essere stato erroneamente investito del giudizio nei confronti di M.M., imputata di lesione colposa grave per inosservanza della disciplina della circolazione stradale (omessa precedenza ad un pedone che attraversava sulle apposite strisce) a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata il 3.12.2007 dal Giudice di pace della sede; osservava che la modifica apportata all’art. 590 c.p., comma 3, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102 (art. 2, comma 2) in termini di entità della pena non aveva fatto venir meno la competenza per materia specificatamente attribuita al Giudice di Pace dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui rimettendo gli atti per la soluzione.
Sussiste ed è ammissibile il conflitto, poichè le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l’intervento regolatore di questa Corte. In conformità al condivisibile orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, 29.11.2006/18.1.2007, confl. comp. in proc. Ronca) va affermata la competenza del Giudice di pace. A questo infatti il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), attribuisce, per quel che rileva in questa sede, la cognizione per il delitto di cui all’art. 590 c.p. in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione di fattispecie espressamente indicate e non attinenti alla circolazione stradale (malattia di durata superiore a 20 giorni, se derivata da colpa professionale, da violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, o avente comunque carattere professionale). Su tale disciplina della competenza non ha inciso l’inasprimento delle sanzioni introdotto, mediante sostituzione della L. n. 102 del 2006, art. 590, comma 3, che non tocca criteri di determinazione della competenza (perseguibilità a querela, natura della colpa o della malattia); nè uno spostamento di competenza è desumibile dalle innovazioni introdotte con la stessa legge, al fine di accelerare la procedura, nell’art. 552 c.p.p. (commi 1 bis e 1 ter). La novella infatti, come emerge dalla collocazione sistematica, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di lesione colposa di competenza del Tribunale monocratico. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal sopravvenuto D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che con l’art. 3 ha trasferito alla competenza del Tribunale alcune ipotesi di lesioni colpose procurate in stato di ebbrezza da alcolici o stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S., evidentemente presupponendo la persistenza della competenza del Giudice di pace per le residue fattispecie dovute ad altre violazioni della normativa sulla circolazione stradale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Lanciano, cui ordina trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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