Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23265 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorrono per cassazione, per tramite del difensore, S.L. e A.M. avverso la sentenza emessa in data 27 aprile 2010 dalla Corte d’appello di Cagliari – Sezione staccata di Sassari, a conferma della sentenza 10 dicembre 2008 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Sassari, aveva entrambi dichiarato responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 1 – bis – con recidiva specifica e reiterata – commesso in (OMISSIS), condannando il S., alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa e l’ A., alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa. Denunzia la difesa il vizio di mancata osservanza della legge penale e quello di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte. La Corte d’appello avrebbe, da un lato, obliterato di considerare significativamente rilevanti e dirimenti, in favore degli imputati, le affermazioni di un teste presente all’atto dell’arresto e dall’altro, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla possibilità della rinnovazione istruttoria non vietando la scelta del rito al giudice d’appello (come a quello di primo grado) di procedere ad integrazioni d’ufficio su sollecitazione delle parti.

Conclusivamente i ricorrenti instano per l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso va giudicato manifestamente infondato.

La pronunzia è del tutto immune dal denunziato vizio motivazionale avendo la Corte distrettuale congruamente argomentato in ordine alla patente irrilevanza delle dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive (come da verbale allegato all’atto d’appello) dal teste P. – presente all’episodio direttamente rilevato dalla P.G.; donde la non "decisività ", a fronte dell’esaustività del quadro probatorio, della richiesta di "parziale rinnovazione del dibattimento " avanzata con gli stessi motivi d’appello, peraltro non esperibile nel giudizio abbreviato (cfr. Sez. 2 n. 3609 del 2011).

In via subordinata, la richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale deve semmai ritenersi possibile da parte dell’imputato che abbia richiesto l’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, nei limiti della specifica integrazione richiesta, concernente invece, nella concreta fattispecie, unicamente l’espletamento della perizia tossicologica, come precisato nella sentenza impugnata. Secondo quanto statuito da Cass. pen. Sez. 6 n. 7485 del 2008, va infine osservato che "Deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri d’ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d)." Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000, 00, ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 (mille/00) in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *