Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23264 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre personalmente per cassazione S.K. avverso la sentenza emessa in data 23 aprile 2010 dalla Corte d’appello di Bologna con la quale, in parziale riforma della sentenza pronunziata il 13 novembre 2009 del Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, veniva rideterminata la pena in UN anno, mesi DIECI di reclusione ed Euro 4.000 di multa previa conferma della penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di cui all’art. 61 c.p., n. 11 – bis, artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 – bis commesso in (OMISSIS) – nonchè di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. modif. – accertato in (OMISSIS) – fermo il già avvenuto riconoscimento in primo grado sia della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 dichiarata prevalente sulla contestata recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 2, n. 2 che della continuazione tra entrambi i reati.

Con l’unico motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 62 – bis e 133 cod. pen. avendo la Corte d’appello denegato il riconoscimento delle attenuanti generiche ed avendo proceduto ad una non congrua riduzione di soli due mesi della pena applicata in aumento dal Tribunale a titolo di continuazione, lasciando invariata la pena – base.
Motivi della decisione

A seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunziata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 249 in data 8 luglio 2010, dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11 – bis – contestata al prevenuto quanto al delitto concernente le sostanze stupefacenti – non può non farsi luogo all’annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata, previa eliminazione della surrichiamata aggravante. Ne discende che – conseguentemente – deve pure esser annullata la sentenza della Corte d’appello di Bologna in punto alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio,necessariamente suscettibile di nuove determinazioni rimesse alla esclusiva discrezionalità del giudice del merito, avuto riguardo alla sopravvenuta qualificazione, di reato semplice e non più circostanziato, del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 – bis.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11 – bis; aggravante che elimina.

Annulla inoltre la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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