Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-10-2011, n. 21263 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.10.2009 (depositata in data 30.11.2009) la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dalla Mauro Demetrio spa avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva dichiarato la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la società e T.P. in data 2 gennaio 1980, relativamente alle clausole poste in violazione dei minimi tariffari dei compensi dovuti per prestazioni professionali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Mauro Demetrio spa affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso T. P..

Successivamente, la ricorrente ha depositato copia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai loro difensori in data 11.7.2011 davanti al Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di altro giudizio vertente tra le stesse parti.
Motivi della decisione

1.- L’intervenuta transazione di tutte le controversie insorte tra le parti a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (riguardante anche la presente controversia) e l’espressa rinuncia al ricorso per cassazione formulata dalla società all’interno di detto verbale (cfr. pag. 5) determina l’estinzione del processo, ex art. 391 c.p.c. 2.- Considerato che nel suddetto verbale di conciliazione il resistente ha espressamente aderito alla rinuncia, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione ( art. 391 c.p.c., u.c.).
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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