Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3547 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

llo Stato Biagini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, con sentenza 2 maggio 2006, n. 1125, annullava il decreto del 7 novembre 2005, n. 702, prot. 17523, con il quale il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia respingeva l’istanza di riconoscimento della parità per l’Istituto "S. Freud", avendo rilevato che la stragrande maggioranza dei docenti risultava sfornito del titolo di abilitazione e ciò in violazione dell’art. 1, comma 4°, lett. g, della legge n. 62/2000, che esige, fra le condizioni per il riconoscimento della parità, l’esistenza di "personale docente fornito del titolo di abilitazione".

L’appello è improcedibile perché con decreto I ottobre 2010, n. 720 il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha stabilito che l’istituto paritario "Istituto Tecnico Freud" di Milano confluisce (nell’)Istituto Tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazione, a decorrere dall’anno 2010/2011.

In tale provvedimento si richiama il decreto di parità n. 338 del 15 maggio 2006, con decorrenza 2006/2007.

Tale provvedimento è indicato sotto il n. 10 della produzione dell’appellato in data 28 marzo 2011.

In tale provvedimento non si fa alcun riferimento alla sentenza, quindi esso costituisce autonoma valutazione dell’amministrazione che determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto l’appellato ha ottenuto il riconoscimento della parità richiesta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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