Cass. pen., sez. V 17-07-2008 (01-07-2008), n. 29914 Impedimento dovuto a serie ragioni di salute del difensore – Onere di fornire specifica ragione dell’impossibilità di nominare un sostituto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Il Tribunale di Gela, con sentenza 1.7.2004, dichiarò T. M. e S. colpevoli dei reati: M.: minaccia grave continuata pluriaggravata in danno di G.E.S., direttore della riserva del Biviere, nonchè di P.G.B. e C.G., funzionari della predetta riserva (capo A), danneggiamento aggravato (capi B-D), minaccia per costringere le PPOO alla commissione di reati (capo C), introduzione di animali e pascolo abusivo (capo E), reati tutti ulteriormente aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver commesso i fatti avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla appartenenza del fratello T.R., all’associazione mafioso denominata "cosa nostra", S.: reati sub B-D ed E. I predetti furono condannati alle pene di giustizia.
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22.11.2007, in parziale riforma, ha dichiarato NDP nei confronti di T.M. per essere i reati estinti per morte del predetto, ha confermato nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore di T.S. e deduce:
a) nullità ex art. 179 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) dell’ordinanza della Corte di appello di rigetto (in data 22.11.2007) della istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, con conseguente nullità della sentenza ex artt. 420 ter, 484, 598 c.p.p., art. 111 Cost..
Il giudice di appello ritenne di dover rigettare l’istanza in considerazione del fatto che il difensore non aveva argomentato in ordine alla possibilità di farsi sostituire. In realtà tale obbligo non è normativamente previsto e comunque la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere implicita nella istanza stessa la impossibilità di nominare, ex art. 102 c.p.p., un sostituto processuale, sul presupposto che, in caso contrario, il difensore lo avrebbe certamente fatto, sempre che l’imputato lo avesse a tanto autorizzato;
b) mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, atteso che a T.S. non possono essere estese automaticamente le condotte addebitate al fratello M.. In realtà la contestazione di tale aggravate scaturisce da un episodio addebitato esclusivamente al M. (capo A), che, in quel momento non era in compagnia di S.. E’ vero che la sentenza di appello sostiene che la azione di riqualificazione della riserva naturale intrapresa da G. e dai suoi collaboratori "aveva trovato l’ostilità palese dei fratelli M. e T.S., appartenenti all’omonimo clan criminale mafioso, molto noto e operativo nel territorio gelese", ma è altrettanto vero che il giudice di primo grado ebbe ad affermare che a carico di Silvio non emerse alcun elemento che deponesse nel senso della sua appartenenza alla predetta struttura criminale. Il ricorrente oltretutto è incensurato. D’altronde, l’utilizzo del metodo mafioso, da parte di Silvio, non è positivamente emerso dalla istruttoria dibattimentale, nè in precedenza, nè è stato accertato che lo stesso avesse consapevolezza che quando M. minacciò le PPOO avesse fatto ricorso a metodologie di tipo mafioso.
Il 27.6.2008 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali, riprendendo la prima censura si osserva che non è esatto che il difensore non ha chiarito i motivi per i quali non era possibile nominare un sostituto. Tali motivi sono stati indicati nell’esplicita volontà dell’imputato. Va poi considerato che l’impedimento non era dovuto a concomitante impegno del professionista, ma alle sue gravi condizioni di salute (che, di lì a poco, lo condurranno a morte).
Sul punto esiste specifico orientamento della Corte di cassazione, favorevole alla tesi del ricorrente.
Tanto considerato, premesso che il termine di prescrizione non è ancora maturato, atteso che si è verificata sospensione per mesi 6 e giorni 10, va rilevato che la prima censura è fondata in ragione del motivo per il quale fu richiesto il differimento dell’udienza.
Invero è stato ritenuto (ASN 200635011-RV 235224) che l’onere di fornire specifica ragione dell’impossibilità di nominare un sostituto, ex art. 102 c.p.p. – che certamente ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale – non sussiste quando l’impedimento dedotto sia costituito da un sopravvenuto e grave lutto familiare (nella specie decesso del coniuge), comunicato al giudice e debitamente documentato. La medesima ratio deve aver vigore, evidentemente, quando l’impedimento sia rappresentato da serie ragioni di salute del difensore stesso. In altre parole, quando l’avvocato esercita una scelta – tra un impegno professionale e un altro – è logico attendersi da lui un comportamento diligente consistente nel reperimento di un sostituto; quando viceversa il differimento della trattazione del processo è chiesto a causa di forza maggiore (lutti in famiglia, motivi di salute et similia), non ha senso e ragione pretendere che il difensore si attivi per "procurare" altro professionista che possa sostituirlo innanzi all’AG procedente (a meno che tal genere di impedimento, per quanto non evitabile abbia avuto i caratteri della prevedibilità).
Nel caso in esame, la Corte nissena, accertato che il difensore del T. non aveva nominato sostituto, non risulta aver condotto alcuna altra verifica, rendendo, in tal modo, un provvedimento sostanzialmente monco e privo di adeguata giustificazione, che ha dunque determinato un inammissibile vulnus nel diritto di difesa dell’imputato.
Consegue annullamento con rinvio per il giudizio. Giudice di rinvio è altra sezione della medesima Corte.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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