Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 09-06-2011, n. 23183 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.D. nato a (OMISSIS) – indagato per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 "per aver, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ceduto a G.G., M. D. e C.V. imprecisati quantitativi, comunque di circa 200 grammi alla volta, di sostanza stupefacente contenente cocaina (in (OMISSIS), nelle date (OMISSIS)) – propone ricorso in cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Torino – Sezione per il Riesame – in data 19-20.5.2010 con la quale si confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Alessandria in data 24.3.2010.

Con il ricorso per cassazione il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e con riferimento all’art. 526 c.p.p. per contraddizione intrinseca dell’ordinanza e per travisamento della prova. Ad avviso del ricorrente a poco rilevano, in realtà, le conversazioni intercorse tra G.G., C.V. e M.D. nelle date in cui erano stati contestati gli approvvigionamenti di stupefacente da G.D., atteso che in alcuna di tali conversazioni si faceva riferimento alla figura del fratello del G.G..

La ricostruzione dei movimenti di G.G., asseritamente insieme a M.D. e a C.V. il giorno (OMISSIS), non era idonea a dimostra a quanto intendeva dimostrare l’accusa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

La decisione impugnata non presenta i denunciati vizi di motivazione essendo stati correttamente individuati i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

2. Va premesso che, come più volte osservato da questa Corte (explurimis Cass., sez. 3, 14 aprile 2010 – 14 maggio 2010, n. 18315), nel presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non sono richiesti, come per l’art. 192 c.p.p., n. 2, i requisiti dell’univocità e della concordanza, devono essere gravi, idonei, cioè, a dimostrare l’esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l’imputato ne sia autore.

Deve trattarsi di elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono di prevedere che saranno sufficienti a dimostrare la responsabilità, fondando nel contempo una qualificata probabilità di colpevolezza.

Sulle valutazioni effettuate a tal fine, il compito del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui mancanza o contraddittorietà risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito un controllo di merito sulla fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta, dal giudice di merito, alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di un’indagine preliminare.

Ha affermato in proposito questa Corte che "la motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche sa deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concreta e ragionevolmente significative nella prospettiva dell’ipotesi criminosa formulata nei confronti dell’indagato onde consentire lo ricostruzione dell’iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata" (Cass., sez. 1, 30 aprile 1993-21 ottobre 1993, n. 1923).

Ne consegue che l’insussistenza degli indizi richiesti dall’art. 273 c.p.p., è deducibile in sede di legittimità solo se si traduce in mancanza assoluta o illogicità manifesta della motivazione o in violazione di specifiche norme, sicchè non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza e rilevanza dei dati probatori, ove l’apprezzamento sia adeguatamente motivato. Cfr.

Cass., sez. 1, 12 febbraio 1992 – 20 febbraio 1992, n. 717, che ha affermato che "in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale le doglianze espresse in un ricorso per Cassazione e attinenti al difetto sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari possano assumere rilievo solo se si traducono in un motivo di annullamento che può essere ravvisato unicamente nella violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e), il quale, per essere rilevabile in sede di legittimità, deve rientrare nelle previsioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ne consegue che esula dalle funzioni di questa Corte la valutazione sulla concreta sussistenza tanto degli indizi quanta delle esigenze cautelari, ciò rientrando fra i compiti esclusivi dei giudici del merito, dapprima del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, e poi, eventualmente, del giudice del riesame.

Non sono, quindi, proponibili censure che richiamano circostanze di fatto implicitamente esaminate dal Tribunale e che, esprimendo un mero dissenso valutativo, tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione dei dati fattuali su cui è fondato il convincimento espresso in sede di merita.

3. Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato i sopraindicati principi, avendo, con esaustiva motivazione comprensiva di tutte le argomentazioni contenute nel provvedimento impositivo, riconosciuto la gravità indiziaria.

Gli indizi di colpevolezza – ha evidenziato il tribunale confermando la pronuncia del g.i.p. – consistono nel contenuto delle intercettazioni telefoniche sull’utenza di G.D., di G.G. e degli altri indagati.

In particolare, con riferimento all’ipotesi di cessione del 13 marzo 2009, oltre al contenuto delle telefonate, la successiva analisi delle ubicazioni dei vari ponti ripetitori via via agganciati tra le 18.50 e le 20.00 dagli apparecchi telefonici di C.V., M.D. e G.G. evidenziava che i tre si trovavano in località (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS) tra le h. 19.00 e le h. 19.30, per poi trovarsi infine nuovamente in (OMISSIS) intorno alle h. 20.00.1 tre si erano recati presso l’abitazione di G.D. (sita in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)), come evidenziato dal "tracciato" dei ponti ripetitori via via agganciati dagli apparecchi telefonici dei tre suddetti coindagati e dalle telefonate tra i fratelli G., dalle quali emergeva che gli stessi si erano dati appuntamento per le h. 19.00.

Osserva il Tribunale di Torino come i gravi indizi di colpevolezza si desumevano dalla analitica e circostanziata ricostruzione delle varie operazioni di acquisto delle suddette partite di droga e di immediata cessione, in occasione di tre episodi nonchè attraverso la monitorizzazione degli spostamenti effettuati dai tre coindagati G.G., M.D. e C.V. nei giorni (OMISSIS).

Pertanto vi è una precisa motivazione in punto di gravità indiziaria, che si sottrae alle censure, articolate essenzialmente in fatto, quali quelle proposte dal ricorrente; il quale essenzialmente deduce un inammissibile dissenso valutativo degli indizi di colpevolezza.

4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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