T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia infondato poichè:

a) l’omissione dell’avviso di procedimento non può condurre all’annullamento dell’atto in applicazione del principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto: 1) il provvedimento ex articolo 5, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 50 è discrezionale solo relativamente all’entità della sanzione (Consiglio di Stato, sez. IV,, 1 giugno 2010, n. 3470); 2) nella fattispecie la sanzione è stata però applicata nella misura minima per cui, se anche l’avviso fosse stato dato e il ricorrente avesse partecipato, non avrebbe potuto influire in modo a lui favorevole sulla "parte discrezionale" dell’atto;

b) in ordine ai presupposti dell’atto, ritiene la sezione che il provvedimento, che ha dedotto la destinazione alla vendita in difetto della necessaria autorizzazione di 0,640 grammi di tabacchi lavorati basandosi sul numero dei pacchetti di sigarette (32), sulla loro appartenenza a 5 marche diverse e al loro occultamento sotto il registratore di cassa non è irragionevole e incongruo anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto che la norma in questione sanzioni un illecito di mero pericolo (con la conseguenza che non occorre che sia dimostrata la vendita dei tabacchi), che la destinazione di questi ultimi alla vendita abusiva possa essere dedotta in via indiziaria e che la sanzione possa essere applicata indipendentemente dalla quantità dei tabacchi rinvenuti; nella fattispecie il numero di pacchetti (ben 32) e soprattutto il fatto che si trattasse di pacchetti di ben 5 marche diverse nonché il luogo della loro detenzione rendono più che ragionevole e verosimile che essi fossero destinati non a uso personale ma alla vendita ai frequentatori dell’esercizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 07 dicembre 2010, n. 27087);

c) la circostanza che la chiusura dell’esercizio del ricorrente sia stata disposta con decorrenza anteriore alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso non costituisce un vizio di illegittimità dell’atto, dato che l’amministrazione, per eseguire i suoi provvedimenti non è tenuta ad attendere il decorso dei termini per l’impugnazione (né tantomeno la pronuncia da parte del giudice amministrativo su un’eventuale istanza cautelare) e oltretutto il ricorrente ha avuto a disposizione un periodo congruo per attivare la proprie difese prima della decorrenza della chiusura (eventualmente anche chiedendo tutela cautelare "inaudita altera parte");
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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