Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 09-06-2011, n. 23174 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.A. veniva tratto a giudizio del GIP del Tribunale di Civitavecchia per rispondere del reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 perchè, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 stesso testo, provenendo da (OMISSIS) e diretto a (OMISSIS), importava, occultata nel doppio fondo dello schienale dello zaino e nei due spallacci dello stesso, sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di kg 4,074 circa, contenente grammi 3069,717 di cocaina cloridrato pari a n.20465 dosi medie (in (OMISSIS)).

Con sentenza in data 27/10/2009 il GIP in seguito a giudizio abbreviato dichiarava il M., colpevole del reato ascrittogli ed, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 20.000 di multa.

Il Tribunale rilevava in sentenza che da accertamenti espletati da personale della G.d.F. in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino era emerso che il prevenuto, proveniente con un volo da Lima via San Paolo del Brasile e diretto a (OMISSIS), trasportava, occultati in doppi fondi ricavati negli schienali e negli spallacci del proprio zaino, KG. 4,074 di cocaina.

Le analisi espletate del CT del PM avevano stabilito che trattavasi per l’esattezza di gr 3,069,717 di cocaina pura pari a 20.465 dosi singole medie.

L’imputato si era difeso asserendo di essere stato assolutamente all’oscuro della circostanza che nel suo zaino fosse occultata la sostanza in argomento.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato chiedendone con un primo motivo l’assoluzione sul rilevo che lo stupefacente in argomento poteva essere stato inserito all’interno dello zaino da personale dell’aeroporto: in proposito rilevava come lo zaino del prevenuto, una volta giunto a Roma con il volo in questione, fosse stato portato sui nastri trasportatori invece di essere imbarcato direttamente sul primo volo per (OMISSIS) come di regola.

Con un secondo motivo veniva richiesta l’esclusione della aggravante della ingente quantità e con un terzo motivo la declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche.

Con sentenza del 6/4/2010 la Corte d’appello confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia del 27/10/2009 e condannava il M. al pagamento delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in tre motivi che ripercorrono quelli d’appello di cui in narrativa, è infondato.

2. Quanto al primo motivo, che investe la ricostruzione del fatto, si tratta essenzialmente dell’apprezzamento delle risultanze probatorie che è rimesso alla valutazione del giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità quando assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, come nella specie, che vede peraltro la valutazione conforme del giudice di primo grado e della Corte distrettuale in grado d’appello.

Ha quest’ultima Corte ritenuto inattendibile la tesi del M., prospettata in sede di convalida dell’arresto, secondo cui lo zaino in questione sarebbe stato da lui acquistato – ricevendo in omaggio connesso all’acquisto una piccola borsa rossa – da un negoziante di Lima presso cui era stato portato da un tassista. In proposito ha rilevato la Corte distrettuale come non era ragionevole ipotizzare che potesse essere affidato un così rilevante quantitativo di cocaina del valore sul mercato di alcune centinaia di migliaia di Euro ad una persona inconsapevole.

Inoltre all’interno dello zaino erano occultati quattro Kilogrammi di sostanza stupefacente sicchè, considerato che lo zaino vuoto pesava all’incirca 1 kg, la consistente differenza di peso non poteva non essere notata dall’imputato.

Un tale aumento di peso dello zaino non sarebbe potuto passare inosservato ad una persona in buona fede con il rischio della consegna dello zaino medesimo con tutto il suo contenuto alla Polizia locale; eventualità questa idonea a dissuadere qualsiasi trafficante dallo scegliere un tale stratagemma per esportare stupefacenti.

Nè – secondo la Corte territoriale – era ipotizzabile che lo zaino non dovesse essere sbarcato a Fiumicino bensì alla destinazione finale di (OMISSIS), e che quindi lo zaino in questione, giunto all’aeroporto di Fiumicino senza droga all’interno, sarebbe stato riempito di cocaina da personale dell’aeroporto medesimo e poi messo sui nastri trasportatori a disposizione del passeggero.

3. Parimenti infondato è poi il secondo motivo di appello. Anche sotto questo profilo non è sindacabile l’apprezzamento dei giudici di merito che hanno ritenuto che il quantitativo di cocaina detenuto dal prevenuto (oltre tre Kg. di sostanza pura, pari a 20,465 dosi singole) fosse senz’altro ingente e tale da integrare l’aggravante contestata. Infatti – ha rilevato in particolare la Corte distrettuale – l’elevato numero di dosi di stupefacente rappresentava un concreto pericolo per la salute pubblica essendo tale da agevolare il consumo da parte di un rilevante numero di tossicodipendenti.

Ha affermato in proposito questa Corte (Cass., Sez. 6, 16/03/2010 – 20/05/2010, n. 19085) che la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in transazioni del genere nell’ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente.

4. Tale circostanza ha poi motivatamente indotto i giudici di merito ad escludere la possibilità di riconoscere al prevenuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sicchè anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. Cfr. Cass., Sez. 5, 4/06/2010 – 6/10/2010, n. 35828, secondo cui il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anzichè di prevalenza delle stesse con le aggravanti.

5. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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