T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia in parte inammissibile e in parte infondato in quanto: a) l’impugnazione dell’ordinanza n. 20 del 19 ottobre 2010, come anche eccepito dal comune, è tardiva, risalendo la sua comunicazione al 28 ottobre 2010; b) l’impugnazione dell’ordinanza n. 18 del 1 febbraio 2011 è invece infondata venendo in rilievo un’area soggetta a vincolo paesaggistico e opere che costituiscono continuazione e completamento di un manufatto interamente abusivo (oltretutto già oggetto di precedenti ingiunzioni alla demolizione che non risultano essere state impugnate);
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara tardivo e in parte lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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