T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 508

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 17 giugno 2010 e depositato il successivo 13 luglio, i signori A.E.M.V. hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il Dirigente del Settore Secondo del Comune di Sora ha notificato accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 9501 del 13.3.2009 e ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad Euro 2.000.

2) Espongono i ricorrenti, che l’ordine di demolizione, di cui con l’atto oggetto dell’odierno ricorso si contesta l’inottemperanza, era stato in precedenza impugnato con ricorso R.G. 547/09; successivamente alla proposizione di tale ricorso, con istanza del 21.7.2009 hanno presentato istanza di rilascio di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01; detta istanza è stata rigettata con provvedimento prot. 47196 del 23.12.09.

3) Tanto premesso, a sostegno del gravame deducono le seguenti censure:

I) Violazione di legge (art. 36 DPR 380/01 e art. 3 L. 241/90). Eccesso di potere per carenza di motivazione ed errata istruttoria.

Non è legittimo proseguire il procedimento iniziato con l’ordinanza di demolizione n. 9501 del 20.3.2009 senza considerare l’effetto che su di esso ha avuto l’istanza di sanatoria proposta dal ricorrente.

II) Violazione di legge (art. 3 L. 241/90, art. 31 DPR 380/01, art. 15 L.R. 15/08). Eccesso di potere per carenza di motivazione e per carenza di istruttoria.

III) Violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/90.

IV) Violazione di legge (art. 31 DPR 380/01, art. 15 L.R. 15/08, art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed errore in procedendo.

4) Con ordinanza n. 387 del 16.9.2010 la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Coglie nel segno il primo motivo di impugnazione.

8) Secondo la giurisprudenza costante della Sezione, conforme a quella maggioritaria, la presentazione della domanda di condono edilizio così come della domanda di sanatoria rimettendo in gioco il rapporto privatoamministrazione priva di efficacia lesiva il gravato ordine di demolizione e impone all’amministrazione il riesame della fattispecie con emanazione di un nuovo provvedimento.

9) Nel caso che ci occupa, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria in data 21.7.2009, l’ordine di demolizione del 20.3.2009 è divenuto inefficace.

A seguito del rigetto della domanda di sanatoria (con provvedimento del 23.12.2009) l’Amministrazione era quindi tenuta a riavviare dall’inizio il procedimento sanzionatorio, mediante la notificazione di un nuovo ordine di demolizione con un nuovo termine per ottemperare.

Tanto non è stato fatto dal Comune resistente che, con il provvedimento impugnato, ha contestato ai ricorrenti l’inottemperanza dell’originario ordine di demolizione del 20.3.2009 (come detto ormai inefficace) e inflitto la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/08.

10) In conclusione, il ricorso deve essere accolto sul primo motivo con assorbimento delle ulteriori censure.

11) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 636/10 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Sora alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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