Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23251 Applicazione della pena consenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di D.S. ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa, a norma dell’art. 444 c.p.p., in data 13.4.2010, dal gup del tribunale di Bolzano,con la quale era stata applicata a D. S. la pena di 7 mesi di reclusione e Euro 500 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 102, 122, 444 e 446 c.p.p.: all’udienza, celebrata senza l’intervento dell’imputato, la richiesta di applicazione della pena è stata formulata senza delega dal sostituto processuale, avvocato Herwing Neulichedl. La procura speciale è stata conferita dal D. agli avvocati Longi Claudia e Vito Susanna e manca il riferimento alla facoltà di delegare ad altri il potere di richiedere l’applicazione della pena;

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 624 e 69 c.p.: a seguito del riconoscimento del giudizio di equivalenza, la pena base è stata fissata in 9 mesi di reclusione e Euro 700 di multa, sebbene il massimo edittale sia fissato dalla legge in anni 3 di reclusione e Euro 516 di multa;

3. violazione di legge in riferimento all’art. 444 c.p.p.: la pena concordata, risultante dal verbale di udienza, era di 7 mesi di reclusione e Euro 400 di multa, mentre la pena applicata è stata di 7 mesi di reclusione e Euro 500 di multa.

Il ricorso non merita accoglimento.

La delega conferita dal D., il 18.4.04, ai difensori di fiducia prevede la facoltà di "farsi sostituire da altri procuratori" e la delega, formulata dall’avvocato Longi all’avvocato Neuliched, per l’udienza 13.4.2010, prevede il conferimento di "ogni facoltà prevista dalla legge, ivi compresi tutti i poteri conferiti con procura speciale 18.4.08". A seguito della riduzione della pena ex art. 444 c.p.p., la pena è stata comunque contenuta nel massimo edittale e, a prescindere dal contrasto tra le verbalizzazioni, deve ritenersi corrispondente all’accordo realmente intervenuto tra le parti, stante la mancanza di rilievi, da parte del difensore presente al momento della lettura del dispositivo.

I motivi devono quindi ritenersi manifestamente infondati, in conformità al consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, secondo cui,una volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso (sez 1, n 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez 5, n 102 del 18.1.1995, Pepe).

Posto che, nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione in riferimento all’esclusione dei presupposti ex art. 129 c.p.p. e non è ravvisabile alcuna statuizione illegittima; tenuto conto che l’accordo si è perfezionato secondo la previsione di legge, l’impugnazione è da considerare inammissibile.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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