Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di L’Aquila ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il 29.4.2010 dal tribunale di Sulmona, con la quale è stata applicata a C.G., previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza la pena di 5 mesi, 10 giorni di reclusione e Euro 200 di multa, per il reato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2. Secondo il ricorrente la sentenza non ha spiegato le ragioni del riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 bis c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, una volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti alla regolarità della procedura e al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, da considerare superate dall’accordo intervenuto tra le parti (sez. 1, n 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez 5, n 102 del 18.1.1995, Pepe). L’accordo tra le parti sulla pena e sul riconoscimento delle attenuanti non può essere oggetto di recesso, sicchè è inammissibile l’impugnazione della procura generale, fondata su censure che si risolvono in un recesso dell’accorso, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del p.m., nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alla parte (sez. 2, n. 3622 del 10.1.06 rv 233369; id, n. 40519 del 12.10.05, rv 232844). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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