Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura presso il tribunale di Monza ha presentato ricorso avverso l’ordinanza emessa all’esito dell’istruttoria dibattimentale ex art. 521 c.p.p., comma 2, dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con la quale, nel procedimento a carico di C. C., ha disposto la restituzione degli atti al p.m. avendo rilevata la diversità del fatto emerso dall’istruttoria rispetto a quello contestato (il furto risulta commesso non da persona che si è introdotta illecitamente nell’abitazione, ma da persona che vi si trovava lecitamente come domestica).

Il ricorrente ha ritenuto l’ordinanza atto abnorme, in quanto, non trattandosi di diversità del fatto, ma di diversa qualificazione giuridica del medesimo, il giudice non avrebbe dovuto disporre una illegittima regressione del processo alla fase antecedente, ma avrebbe dovuto limitarsi a effettuare una diversa qualificazione del fatto, conformemente a quanto previsto dall’art. 521 c.p.p., comma 1.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo – recentemente confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7 del 26.3.2009- l’ordinanza impugnata non costituisce atto abnorme, ricorribile in cassazione, in quanto non realizza un’ipotesi di abnormità funzionale,in quanto non determina un’ insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per il p.m. di effettuare la richiesta innovazione, anche se eventualmente realizzabile dal richiedente stesso; nè realizza un’ipotesi di abnormità strutturale, in quanto – ove non sia condivisa dal titolare dell’accusa – non è comunque espressione dell’esercizio, da parte del giudice, di un potere discosciutogli dall’ordinamento processuale, in quanto esso è esercitabile nell’ipotesi prevista dall’art. 521 c.p.p., comma 2. Se si consentisse all’organo dell’accusa di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso di dissenso nei confronti della convinzione del giudicante (valutabile, incidenter tantum, non manifestamente infondata), si renderebbe possibile l’elusione del principio della tassatività delle impugnazioni, di cui all’art. 568 c.p.p..

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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