Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG, inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Y.J. ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa, a norma dell’art. 444 c.p.p., in data 14.10.2009, dal gup del Tribunale di Prato, con la quale era stata applicata la pena di 8 mesi di reclusione e Euro 200 di multa, in ordine al reato ex artt. 56 e 624 bis c.p., per violazione di legge in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, e art. 614 c.p..

Il ricorrente rileva che il giudice ha erroneamente qualificato il fatto a norma degli artt. 56 e 624 bis c.p., mentre la corretta qualificazione della condotta riferibile all’imputato è quella ex art. 614 c.p..

L’imputazione è errata e il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento e il mancato rispetto di questo dovere si traduce nella nullità della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema di patteggiamento, una volta esclusa, con adeguato apparato argomentativi, la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite dal giudice, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione in sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso (sez. 1, n. 6898 del 18.12.1996, Milanese; sez. 5, n. 102 del 18.1.1995, Pepe).

Posto che, nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione in riferimento all’esclusione dei presupposti ex art. 129 c.p.p. e non è ravvisabile alcuna statuizione illegittima; tenuto co9nto che l’accordo si è perfezionato secondo la previsione di legge, l’impugnazione è da considerare inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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