T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota della Soprintendenza Beni Architettonici prot.n.14166 del 13 ottobre 2010 con cui veniva espresso, ai sensi dell’articolo 32 legge 47/85, parere paesaggistico negativo al rilascio della concessione in sanatoria su immobili oggetto di istanza di condono siti nel comune di Alatri in località via Monte San Gregorio in catasto al foglio 27 mappale 1322. Con ordinanza collegiale R.O. 46/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Il comune di Alatri presentava ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, nonché avverso le note prot. 9607 del 16/08/2010, prot. 19551 del 1/12/2010, prot. 2011 del 07/12/2010 quali atti connessi. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e difetto di istruttoria nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Le censure sono fondate. Risulta infatti, siccome non contestato dall’amministrazione resistente, che il manufatto abusivo sia stato realizzato nel 1975, ossia in epoca in cui non sussistevano vincoli ostativi che ne impedivano la edificazione, essendo il vincolo di inedificabilità stato imposto con D.M. 22 maggio 1985.

E’ noto che il Consiglio di Stato Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20 ha stabilito che "Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere – previsto dall’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 – dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all’esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento in considerazione – sotto il profilo sostanziale – della necessità di una valutazione della compatibilità di opere, comunque abusive, con l’assetto conformato del territorio e – sotto il profilo formale – della necessità del rispetto del principio tempus regit actum. Tuttavia, in caso di vincolo successivo, l’amministrazione (ossia la soprintendenza) deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale seguendo una precisa e dettagliata istruttoria che invece è stata completamente omessa. In particolare, l’autorità preposta al vincolo, ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 e dell’art. 146 del codice dei beni ambientali, deve esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo, mentre non è richiesta una valutazione di conformità delle opere alle predette prescrizioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della realizzazione delle opere abusive. Nè detta amministrazione può sottrarsi a tale dovere chiedendo al comune di modificare gli strumenti di pianificazione.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Per gli stessi motivi è fondato anche il ricorso incidentale e deve essere accolto con annullamento degli ulteriori atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico della Soprintendenza Beni Architettonici, sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1000 e a favore del Comune di Alatri in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000 a favore del ricorrente ed Euro 1000 a favore del Comune di Alatri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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