Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23204

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.5.10, la corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 9.2.09 del tribunale di Savona, con la quale C. G. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di due mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile per il reato di lesioni in 1 anno di B.B.. Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e nella ricostruzione dei fatti:

la corte ha desunto la volontarietà della condotta dell’imputato da elementi secondari o addirittura presunti: dall’omissione di porgere le scuse – da un gesto che costituisce reazione spontanea di chi agisce in buona fede – è stata desunta la volontarietà della spinta. Non ha tenuto conto che la persona offesa ha manifestato incertezza sulla effettiva volontà del C. di esercitare violenza nei propri confronti. Il ricorrente rileva anche che dalla ricostruzione dei fatti emerge la contestualità di un comportamento neutro (alzarsi per allontanarsi) con l’altro incriminato (la spinta contro il muro che fece cadere il B.).

Il ricorso merita accoglimento, in quanto la corte di appello non ha formulato esaustiva motivazione in ordine all’individuazione dell’elemento psicologico del fatto contestato il dato storico è costituito da una conversazione tra querelante e querelato, interrotta dal C. che si è allontanato bruscamente, investendo il B. e facendolo urtare contro un muro. Posto che nessuna aggressione diretta alla persona del B. è emersa, deve parlarsi di dolo eventuale che avrebbe diretto l’imputato nell’entrare in collisione con il corpo del suo interlocutore.

Il giudice deve quindi acquisire elementi di fatto dimostrativi che il C., pur essendo in grado di rappresentarsi la concreta possibilità che la sua azione (l’allontanamento dal luogo dell’interrotto colloquio) potesse causare un evento diverso (l’urto contro il corpo del B. e la conseguente lesione del dito indice), non abbia escluso di cagionarlo.

Nel dolo eventuale l’agente punta in primis alla realizzazione di un altro fatto, ma accetta il rischio che ne realizzi un altro, non direttamente voluto, ma concretamente possibile e inevitabile.

La giurisprudenza specifica che quindi l’agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne accetti – nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario – la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l’azione medesima. Il giudice di merito deve individuare nel caso in esame non solo il fatto voluto in primis, (l’allontanamento brusco dalla stanza) ma anche la rappresentazione, da parte dell’imputato, della concreta idoneità della propria condotta di cagionare il fatto ulteriore (la spinta al B.).

Sotto quest’ultimo profilo deve essere dimostrato che l’imputato abbia raggiunto un’andatura, abbia impresso al proprio corpo una velocità di tale livello da rendersi foriero di prevedibili e inevitabili lesioni dell’altrui incolumità. Questo dato storico non emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ricostruzione che è tanto più necessaria a fronte della contrapposta rappresentazione dei fatti della parte civile, che non è stata in grado di rilevare a priori e di riferire una qualsiasi potenzialità lesiva della condotta del C.. Non può naturalmente, allo stato, esser riconosciuto alcuna efficacia dimostrativa alla mancanza di scuse, successiva all’urto.

La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *