T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota n.30 prot.71135 del 15 giugno 2010 con cui il comune di Latina ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 31.3.2004 in ordine al fabbricato per civile abitazione sita in Latina, via Casilina Nord, n. 25, in NCF al fg 225, mapp 333, sub 1 e 2 poichè il fabbricato "ricade all’interno di un’area oggetto di servitù di elettrodotto 380 KV d.p.c.m. del 23 aprile 1992". Con ordinanza collegiale R.O. 475/2010 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva ai fini del riesame. L’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di riesame tuttavia ad oggi ancora incompiuto. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere. Le censure sono fondate. Infatti la servitù di elettrodotto, ritenuta ostativa al rilascio del condono, non è un vincolo ambientale impeditivo alla favorevole definizione dell’istanza ex art. 32 co. 26 lett. A) L. 326/2003 in combinato disposto con l’art. 3 co. B) L.R. Lazio 12/2004, né rientra tra gli altri vincoli ostativi al condono ex art. 27 lett. D) d.l. 269/2003. Il ricorso deve pertanto essere accolto e l’atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza e liquidate in Euro 1000 sono poste a carico del comune resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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