T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 5225 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con nota depositata in data 19 aprile 2011, il ricorrente ha revocato la domanda di fissazione d’udienza, avendo ottenuto il pagamento da parte degli IFO delle retribuzioni rivendicate ed essendo così cessato l’interesse alla decisione del ricorso;

Rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso è stata ribadita all’udienza pubblica del 25 maggio 2011;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto – anche in considerazione del fatto che nella memoria conclusionale depositata il 19 aprile 2011 lo stesso ricorrente ha evidenziato che non si è costituita alcuna controparte e non vi è alcun motivo per la condanna alle spese – che nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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