T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5236 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– il ricorrente ha contestato il silenziorifiuto sull’istanza di verifica di assoggettabilità ai procedimenti di via e vas ai sensi dell’art. 1, co. 22, l.r. 14/08, e art. 10, co. 2, d.lgs. 152/065, del progetto di adeguamento del centro di rottamazione e stoccaggio rifiuti speciali sito in località Villa Adriana Tivoli;

– con nota 1.3.2011 (successiva alla presentazione del ricorso) la Regione Lazio ha comunicato al titolare della Società ricorrente di aver valutato la documentazione integrativa trasmessa a seguito di richiesta dell’Amministrazione in data 24.2.2010 ma di essere ancora in attesa degli ulteriori elementi di valutazione che il perito della ricorrente (Michele Serra) avrebbe garantito di inviare a seguito dell’audizione dello stesso avvenuta presso gli uffici regionali; a tal fine, con la citata nota del 1.3.2011 la Regione Lazio ha concesso all’istante trenta giorni per depositare la documentazione mancante rappresentando che all’esito provvederà alla conclusione del procedimento;

– con memoria e documenti depositati il 21.3.2011, la ricorrente ha rappresentato la pretestuosità della nota della Regione Lazio in data 1.3.2011 ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

– in data 4.4.2011 la ricorrente ha depositato copia di una nota del 30.3.2011 di risposta alle richieste dell’Amministrazione del 1.3.2011.

Rilevato che il 6.4.2011 l’Amministrazione ha depositato il provvedimento conclusivo del procedimento datato 1°.4.2011 prot. n. 142575;

Ritenuto che l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento rende improcedibile l’azione proposta ai sensi dell’articolo 31 c.p.a.;

Rilevato che la parte ricorrente non si è avvalsa della facoltà di impugnare con motivi aggiunti il citato provvedimento prot. n. 142575/2011, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a..

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattete – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara improcedibile;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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